Titolo II
FONDI DI SOLIDARIETA`
Art. 26
Fondi di solidarieta` bilaterali
1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu` rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarieta` bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, con la finalita` di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di…
Normativa
Lavoro