 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Contratto a termine nel settore dell’agricoltura ed art. 94 del d.l. 34/2020

ARTICOLI

Articolo
torna agli articoli
Rapporto di lavoro

Contratto a termine nel settore dell’agricoltura ed art. 94 del d.l. 34/2020

martedì, 16 giugno 2020

E’ possibile che, in relazione all'emergenza epidemiologica, i percettori di ammortizzatori sociali (sospensione a zero ore) di NASPI e DIS-COLL e di reddito di cittadinanza possano essere occupati in agricoltura con contratti non superiori a 30 giorni, rinnovabili per altri 30 giorni, senza decurtazioni sul beneficio percepito, fino a massimo 2000,00 euro nel 2020.

Promozione dell’agricoltura e contratto a termine

L’art. 94 del d.l. 34/2020 ha introdotto, a causa del Covid-19, una misura, a mio avviso, da non sottovalutare per il futuro, la quale prevede la possibilità, per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL, nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare, con datori di lavoro del settore agricolo, contratti a termine non superiori a 30 giorni, con possibile rinnovo per un massimo di 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici previsti e nel limite di 2000 euro per il 2020. Da ciò si ricava che tale misura prevede come condizione per la sua applicazione che il contratto:

1)  deve avere una durata massima di 60 giorni, ossia una prima durata non superiore a 30 giorni ed un ulteriore rinnovo per altri 30 giorni;

2)  deve essere stipulato solo per il 2020;

3)  ha come retribuzione massimo euro 2000;

4)  si applica ai percettori di: 

a)  ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI 

b)  ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di DIS-COLL, 

c)  reddito di cittadinanza, disciplinati dal d.l. 4/2019, convertito, con modificazioni, in l. 26/2019.

Percettori di reddito di cittadinanza: d.l. 34/2020 e mess. Inps n. 2423 del 2020

Per i soggetti percettori del reddito di cittadinanza - la cui misura è disciplinata dagli artt. da 1 a 13 del d.l. 4/2019, convertito, con modificazioni, in l. 26/2019 - il comma 1, dell’art. 94 del d.l. 34/2020, li dispensa dall’obbligo di comunicare all’Inps la variazione della condizione occupazionale a seguito dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente previsto dall’art. 3, comma 8, del d.l. 4/2019, convertito, con modificazioni, in l. 26/2019, il quale espressamente dispone che, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del reddito di cittadinanza, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. 

Sull’argomento, l’Inps, con mess. n. 2423 del 12 giugno 2020 precisa che  il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello “RdC/PdC – com Esteso” per la comunicazione dei redditi percepiti; di conseguenza, solo in virtù del superamento del periodo massimo di durata - 60 giorni - del rapporto di lavoro previsto dall’art. 94 del d.l. 34/2020, il lavoratore interessato deve effettuare la comunicazione dei redditi presunti. 

Ad esempio:

un percettore del Reddito di Cittadinanza che svolge attività di lavoro agricolo subordinato con contratto a termine con durata di 30 giorni, ossia per il periodo 1° giugno 2020 – 30 giugno 2020, con un reddito previsto di 800 euro, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione.

 

In caso di rinnovo per 30 giorni dal 1 luglio al 30 luglio, con un reddito previsto pari ancora a 800 euro, ugualmente non vi è obbligo di comunicazione tramite modello “RdC/PdC – com Esteso”.

 

In caso di ulteriore rinnovo il lavoratore interessato deve effettuare la comunicazione dei redditi presunti, in quanto si è superata la durata massima del contratto, previsto dall’art. 94 del d.l. 34/2020.

Lettera di assunzione e forma scritta

L’art. 94 del d.l. 34/2020 non dice nulla se la stipula del contratto a termine nel settore agricolo, per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa di NASPI, per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa di DIS-COLL e per i percettore di reddito di cittadinanza, debba avvenire in forma scritta. A mio avviso - applicando i principi generali del contratto a termine, ossia il comma 4 dell’art. 19 del d.lgs. 81/2015, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a) del d.l. 87/2018, convertito, con modificazioni, in l. 96/2018, c.d. Decreto Dignità, il quale stabilisce che la lettera di assunzione a tempo determinato deve essere stipulata per iscritto, con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni - si può affermare che con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Ad avvalorare tale impostazione, vi è anche la Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 1 agosto 2002, n. 42, il quale ribadisce che non è tuttavia necessaria la forma scritta del contratto, quando la durata del rapporto di lavoro è puramente occasionale, vale a dire non sia superiore a 12 giorni lavorativi. 

Inoltre, la Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 1 agosto 2002, n. 42 ritiene che la sottoscrizione del contratto deve essere precedente o almeno contestuale all’inizio della prestazione lavorativa e deve intervenire direttamente tra datore di lavoro e lavoratore, con la conseguenza che esso non può essere sostituito da singoli atti della procedura di avviamento al lavoro e da un contratto che, intervenendo solo successivamente all’inizio della prestazione lavorativa, si richiami a detti atti.  

Dunque, dall’interpretazione letterale dell’art. 19 del d.lgs. 81/2015 appare chiaro che il requisito della forma scritta è un requisito rigido che non ammette altre modalità di stipula diverse da quella normativamente prevista (Cass. civ., sez. lav., 19 luglio 2002, n. 10607). 

Lettera di assunzione con contratto a termine ai sensi dell’art. 94 del d.l. 34/2020

 

Sig/Sig.ra <…..>

Via/Piazza <…..>, n. <…..>

CAP <…..> <…..>

 

Raccomandata AR/telegramma/pec/…

 

 

Oggetto: lettera di assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 94 del d.l. 34/2020

 

A seguito dell’incontro in videoconferenza/della telefonata del <…..>, con la presente Le comunichiamo che, essendo <…..> (indicare una delle seguenti condizioni obbligatoriamente: percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI/percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di DIS-COLL/percettore di reddito di cittadinanza) la Sua assunzione alle dipendenze dell’azienda <…..>, con sede legale in <…..> Via/Piazza <…..> n. <…..>; C.F. <…..>, P.IVA <…..> sarà con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 94 del d.l. 34/2020, con durata di <…..> (va ricordato che la durata massima è di 30 giorni), avente decorrenza dal <…..> e fino al <…..> compreso, eventualmente prorogabile nel rispetto della disciplina posta dal comma 1, dell’art. 94 del d.l. 34/2020.

La sua assunzione avverrà nel rispetto delle seguenti condizioni:

- mansioni, qualifica, livello/categoria: in relazione a quanto previsto dal CCNL di riferimento, avrà la qualifica di <…..> e sarà inquadrato nella categoria <…..> e nel livello <…..>. Le mansioni che andrà a svolgere, indicate sommariamente, saranno di <…..>; 

- orario di lavoro: il suo orario di lavoro sarà a tempo pieno, ossia a full-time, nello specifico, sarà di 40 ore settimanali, distribuite su un totale di numero <…..> giorni settimanali, così distribuiti:

dal <…..> al <…..>: alle ore <…..> alle <…..>,

il sabato e la domenica: riposo settimanale/<…..>;

<…..>;

- trattamento economico: la retribuzione ammonterà, ai sensi del comma 1, dell’art. 94 del d.l. 34/2020,  ad Euro <…..>, (la retribuzione non può essere superiore ad Euro 2000,00 per il 2020);

- sede di lavoro: la sede di lavoro è a <…..>, prov. <…..>, in via/piazza <…..>, n. <…..>, ma l’azienda si riserva la facoltà di trasferire la sede di lavoro anche in sedi diversi.

Preghiamo di restituire, con cortese sollecitudine, e, comunque, non oltre 10 giorni dal ricevimento/non oltre <…..> giorni dal ricevimento, copia della presente debitamente firmata per presa visione e per accettazione integrale del proprio contenuto; altrimenti, se ciò non dovesse accadere, la Sua assunzione perderà automaticamente efficacia.

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali e distinti saluti.

Data e luogo <…..>

Firma del datore di lavoro <…..>

Per presa visione e per accettazione del lavoratore

Data e luogo <…..>

Firma del lavoratore <…..>

 

 

Clausola di consenso all’utilizzo dei dati personali.

Io sottoscritto acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation)- GDPR.

Per accettazione del lavoratore

Data e luogo <…..>

Firma del lavoratore <…..>

Infine, una volta risolto il problema che il contratto a termine, ai sensi dell’art. 94 del d.l. 34/2020, necessita della forma scritta solo se il rapporto di lavoro è superiore ai dodici giorni, ci si chiede se a tale “nuova” fattispecie si applichi anche la regola generale del contratto a termine - art. 19, comma 4, del d.lgs. 81/2015 - secondo cui la copia del contratto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. Sul punto, la norma in esame (art. 94 del d.l. 34/2020) tace e - tenendo conto anche dell’orientamento giurisprudenziale (fra le tante Cass. civ., sez. Lav., 6 maggio 1998, n. 4582), il quale ritiene che, a differenza della consegna dell’atto che può avvenire anche in un momento successivo dall’inizio della prestazione lavorativa, la sottoscrizione dell’atto stesso debba obbligatoriamente essere anteriore o contestuale alla prestazione - a mio avviso, la consegna della copia del contratto al lavoratore deve avvenire dopo dell’inizio e prima della fine della prestazione, purché il contratto sia stato sottoscritto prima che l’attività lavorativa sia intrapresa.

 Rinnovo del contratto

L’art. 94, comma 1, del d.l. 34/2020 stabilisce che è possibile il rinnovo del contratto a termine nel settore dell’agricoltura - per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI/percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di DIS-COLL/percettore di reddito di cittadinanza - alle seguenti condizioni:

- il rinnovo non potrà essere superiore a 30 giorni;

- il rinnovo potrà aversi per una sola volta;

- il trattamento economico tra il primo contratto ed il rinnovo non potrà superare Euro 2000,00.

E’ ovvio che il contratto a tempo determinato può essere prorogato con il consenso scritto del lavoratore, anche se la norma, sull’argomento, non dice nulla.

Lettera di rinnovo del contratto a termine ai sensi dell’art. 94 del d.l. 34/2020

 

Sig/Sig.ra <…..>

Via/Piazza <…..>, n. <…..>

CAP <…..> <…..>

 

Raccomandata AR/telegramma/pec/…

 

Oggetto: lettera di rinnovo ai sensi del comma 1 dell’art. 94 del d.l. 34/2020

 

 

Con la presente, l’azienda <…..>, con sede legale in <…..>, Via/Piazza <…..> n. <…..>; CF. <…..>, P.IVA. <…..>, in riferimento al Suo contratto a tempo determinato, disciplinato dal comma 1 dell’art. 94 del d.l. 34/2020, stipulato il <…..>, con scadenza il <…..>

siamo a comunicarle

che è Nostra intenzione rinnovare il contratto da tempo determinato, fino al <…..> ((va ricordato che la durata massima del rinnovo è di 30 giorni), fatta salva la sua accettazione. Il rapporto di lavoro viene rinnovato, ai sensi dell’art. 94, comma 1, del d.l. 34/2020 e continuerà senza alcuna variazione, confermando le stesse disposizioni previste nel precedente contratto. Alla scadenza del suddetto rinnovo, il rapporto di lavoro si considererà risolto, senza ulteriore comunicazione.

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali e distinti saluti.

Data e luogo <…..>

Firma del datore di lavoro <…..>

 

Per presa visione e per accettazione del lavoratore

Data e luogo <…..>

Firma del lavoratore <…..>

 

 

Clausola di consenso all’utilizzo dei dati personali.

Io sottoscritto acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation)- GDPR.

Per accettazione del lavoratore

Data e luogo <…..>

Firma del lavoratore <…..>

I diritti dei lavoratori ed art. 94 del d.l. 34/2020

Il lavoratore assunto con contratto a termine ha gli stessi diritti sindacali di un lavoratore a tempo indeterminato. Infatti, ai lavoratori assunti con contratto a termine si applica il TITOLO III dello Statuto dei lavoratori, vale a dire i seguenti articoli:

-          art. 19: RSA;

-          art. 20: diritto di assemblea;

-          art. 21: referendum;

-          art. 22: diritto di trasferimento dei dirigenti delle RSA;

-          art. 23: permessi retribuiti dei dirigenti delle RSA;

-          art. 24: permessi non retribuiti dei dirigenti delle RSA;

-          art. 25: diritto di affissione;

-          art. 26: contributi sindacali;

-          art. 27: locali delle RSA, con l’esclusione delle imprese con più di 200 dipendenti.

Infine, il lavoratore a termine ha diritto agli assegni per il nucleo familiare; al trattamento di maternità; alla assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; al congedo matrimoniale ed alla malattia.

Attività agricole nelle comunità montane e prestazioni di lavoro per parenti ed affini: l. 27/2020 e d.l. 34/2020

All’art. 18 della l. 97/1994 è stato aggiunto il comma 3bis dall’art. 105, comma 1-quinquies del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, in l. 27/2020 e, poi, successivamente modificato dal comma 2 dell’art. 94 del d.l. 34/2020, il quale specifica che la previsione secondo cui, con specifico riguardo alle aziende agricole, situate nelle zone montane, talune prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, continua ad applicarsi anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane fino al termine dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, ma comunque non oltre il 31 luglio 2020. Tali soggetti non rientrano nella definizione di lavoratore recata dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008; infatti, in base a tale disposizione, è lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato:

-          il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;

-          l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549 c.c.; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

-          l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;

-          i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;

-          il lavoratore di cui al d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, che regola i lavoratori socialmente utili, che è stato abrogato dall’art. 34, comma 1, lett. d), del d.lgs. 150/2015.

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati