1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei
comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano
d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo
parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti
negli stessi comuni, iscritti allo SCAU.
2. I coltivatori diretti di cui al comma 1…
Normativa
Lavoro