Valorizzazione. L’ammontare della detrazione o della deduzione spettante deve in particolare essere quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986. Più precisamente, per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Inoltre, se viene trasferito a titolo di erogazione liberale un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione spettante viene determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento. Se invece si tratta di un bene-merce, e cioè di un bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa oppure di materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili diversi dai predetti beni d’impresa, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore normale e quello determinato per le c.d. rimanenze finali di magazzino ai sensi dell’articolo 92 del TUIR. In deroga alle regole sin qui esaminate, il donatore è invece obbligato ad acquisire una perizia giurata, con cui si attesta il valore dei beni donati, con data non antecedente a novanta giorni a quello di trasferimento del bene, quando il valore della cessione, singolarmente considerata, ...