(cfr. art.59 della precedente disciplina)
Art. 92.
Variazioni delle rimanenze
1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie…
Normativa
Fisco, Lavoro, Società, Condominio, Codici e leggi complementari