La vicenda
La sentenza in esame affronta, per la prima volta – a quanto consta – la questione della portata da attribuire alla modifica dell’art. 1119 c.c. operata dalla legge n. 220 del 2012 (recante «Riforma del condominio»).
La vicenda concretamente scrutinata dalla Corte di cassazione origina da una domanda giudiziale avanzata da un condomino e volta a ottenere la divisione di un’area comune adibita a parcheggio antistante il fabbricato condominiale, nel quale la parte attrice e quella convenuta sono proprietarie di distinte unità immobiliari.
Il Tribunale adito, con sentenza depositata nel 2011, accoglie la domanda, disponendo la materiale ripartizione dell’area in base alla planimetria redatta dal consulente tecnico d’ufficio, con assegnazione delle rispettive porzioni, definizione delle modalità di separazione e previsione di conguaglio in danaro a carico di una delle parti.
L’appello del condomino convenuto si infrange contro la sentenza di rigetto dell’impugnazione, nonostante la deduzione operata dall’appellante nella memoria di replica in ordine all’intervenuta novellazione dell’art. 1119 c.c., con l’aggiunta, al precedente testo, dell'espressione “e con il consenso di tutti i partecipanti del condominio”, requisito – all’evidenza – mancante.
Il ricorso per cassazione, con il quale viene dedotta la violazione dell’art. 1119 c.c., nel nuovo testo risultante dalla modifica apportata dalla legge n. 220 del 2012, chiede alla Corte di legittimità di cassare la sentenza impugnata, proprio alla luce di detto ius superveniens.
Secondo il ricorrente, infatti, l’entrata in vigore del nuovo testo normativo in data precedente alla formazione del giudicato impedirebbe, per mancanza del consenso di tutti i condòmini, la divisione giudiziale della parte comune condominiale.
In subordine, il ricorrente chiede alla Corte di cassazione l’accertamento dell’insussistenza del requisito della persistente “comodità di uso della cosa comune”, comunque indispensabile ai sensi ...