1. Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere piu' incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio. (1)
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(1) N. Redaz. - Articolo modificato dall'art. 4, della L. 11.12.2012, n. 220, in vigore dal 18.06.2013.
Formulazione precedente: "1. Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere piu' incomodo l'uso della…
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