 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Lavoro domestico e comunità religiose: niente reintegra né regime risarcitorio alternativo

Articolo

Lavoro

Lavoro domestico e comunità religiose: niente reintegra né regime risarcitorio alternativo

venerdì, 29 novembre 2019

Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro tra una comunità religiosa e la propria collaboratrice domestica non c’è reintegra né regime risarcitorio alternativo.

Scritto da: De Luca Massimo

Per espressa previsione dell’art. 3, comma 1, del R.D. n. 1955 del 1923 sono considerati lavori domestici “tutte le prestazioni d’opera inerenti al normale funzionamento della vita interna di ogni famiglia o convivenza come: convitto, collegi, convento, caserma, stabilimento di pena”.

Anche il contratto collettivo di sulla disciplina del lavoro domestico fa riferimento, per l’ambito di applicazione, “ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune caratteristiche fondamentali del rapporto”.

La prestazione di lavoratore domestico rientra, quindi, nell’ambito del lavoro domestico presso comunità e convivenze di tipo familiare (convento, parrocchia, ecc.) sostenute da organizzazioni religiose, poiché avente ad oggetto prestazioni inerenti al normale funzionamento ed andamento della vita interna di una comunità e convivenza religiosa, assolutamente equiparata a quella familiare e con comunanza di “tetto e mensa” (v., tra le pronunce in materia, Cass. 13 ottobre 1967, n. 2447), svolgendo, la ricorrente, mansioni di pulizia e riassetto dei locali e/o di addetta alla cucina per la comunità dei sacerdoti della parrocchia; mansioni pienamente in linea con il livello B di inquadramento contrattuale (collaboratrice polifunzionale) riconosciutole del CCNL di settore, in cui rientrano coloro che svolgono “le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell’ambito del livello di appartenenza”.

Il caso delle comunità religiose, conventi o parrocchie

La giurisprudenza chiarisce che l’attività di cuoca e di addetta alle pulizie svolte per una comunità religiosa conventuale, parrocchiale, ecc. (avente, in quanto tale, carattere parafamiliare), configura un vero e proprio rapporto di lavoro domestico ed ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati