Agli effetti del comma 2 dell'art. 1 del R.D.L.:
1. si considerano "lavori domestici" tutte le prestazioni d'opera
inerenti al normale funzionamento della vita interna di ogni
famiglia o convivenza, come: convitto, collegi, convento, caserma,
stabilimento di pena;
2. si considera "personale direttivo" quello preposto alla direzione
tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la
diretta responsabilita' dell'andamento dei servizi e cioe': gli
institori, i gerenti, i…
Normativa
Lavoro