Il caso (Cass. Civile, Sez. 2 - Ord. n. 21656 del 23 agosto 2019)
L’acquirente della nuda proprietà di un appartamento conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la propria dante causa, chiedendo che venisse accertato e dichiarato che il box auto ubicato nello stesso edificio costituiva pertinenza dell’appartamento medesimo e, dunque, doveva intendersi compreso nella vendita.
Il Tribunale di Roma respingeva tale domanda e l’attrice impugnava la relativa sentenza.
La Corte d’Appello di Roma, accoglieva parzialmente il gravame, accertando e dichiarando il vincolo di pertinenzialità tra detti beni ai sensi dell’art. 817 c.c., poiché sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti da tale norma, con le conseguenze di cui all’art. 818 c.c.
Avverso siffatta sentenza la venditrice della nuda proprietà proponeva ricorso per Cassazione, articolando cinque motivi.
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la mancata integrazione del contraddittorio nei riguardi della venditrice e dell’acquirente del diritto di usufrutto. Motivo questo che viene ritenuto infondato dalla Suprema Corte, la quale chiarisce che nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza del rapporto di pertinenzialità tra due immobili, promosso dall’acquirente della nuda proprietà di detti beni, il venditore e l’acquirente del diritto di usufrutto non sono litisconsorti necessari, potendo quest’ultimi semmai intervenire in via adesiva ai sensi dell’art. 105 c.p.c., poiché non si controverte dell’esistenza del diritto di usufrutto e “l’eventuale esito della causa, limitativo del diritto di godimento dell’usufruttuario, non sarebbe che un effetto riflesso della limitazione del diritto del proprietario” (Cass. Sez. 2, 8 novembre 1974, n. 3441; Cass., Sez. 2, 21 febbraio 2019, n. 5147).
Con gli altri quattro motivi la ricorrente lamenta:
- che la Corte d’Appello ...