1. Ciascuno puo' intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo
2. Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari