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Quadro “F” dei modelli ISA: dati contabili da rilevare (parte III)

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Fisco

Quadro “F” dei modelli ISA: dati contabili da rilevare (parte III)

giovedì, 12 settembre 2019

Nel quadro F dei modelli Isa devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per gli esercenti attività d’impresa, tenendo in considerazione che per la determinazione del valore dei dati rilevanti è necessario considerare sia le specifiche regole procedurali previste dal Tuir, sia i particolari criteri finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Quadro “F” dei modelli ISA: dati contabili da rilevare (parte I)

Quadro “F” dei modelli ISA: dati contabili da rilevare (parte II)

Scritto da: Modolo Giancarlo, Bettagno Annamaria

Per la coerente e corretta indicazione del valore dei beni strumentali nel quadro F del modello Isa, è necessario rilevare nel rigo F27, il dettaglio del valore dei beni strumentali, tenendo presente che ai fini dell’individuazione dell’entità da rilevare è necessario:

  • comprendere il valore dei beni strumentali di costo unitario non superiore a € 516,46, anche se i beni non sono stati annotati nel registro dei beni ammortizzabili;
  • includere, nella misura del 50%, le spese relative all’acquisto di beni mobili ad uso promiscuo;
  • inserire le spese relative all’acquisto e al leasing dei ciclomotori, motocicli, autovetture e autocaravan nei limiti del costo fiscalmente rilevante (20% o 70%), mentre se tali beni sono acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si deve fare riferimento al valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l’acquisto;
  • considerare, per i beni in leasing, il costo di acquisto sostenuto dal concedente, in quanto non assume ha rilevanza il prezzo di riscatto anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto;

mentre si devono:

  • escludere i beni immobili e le costruzioni leggere;
  • non prendere in considerazione il valore dei beni strumentali non utilizzati nel 2018, anche se iscritti nel registro dei beni ammortizzabili, a condizione che le relative quote di ammortamento non siano state dedotte.

Al riguardo, si ritiene opportuno porre in risalto che il valore dei beni strumentali:

  • deve necessariamente essere ragguagliato ai giorni di possesso nel 2018 (es.: un bene acquistato il 30 novembre 2018, deve essere conteggiato per un’entità pari a 32/365 del costo);
  • nell’ipotesi di attività svolta per un periodo diverso da ...
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