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Quadro “F” dei modelli ISA: dati contabili da rilevare (parte I)

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Fisco

Quadro “F” dei modelli ISA: dati contabili da rilevare (parte I)

venerdì, 06 settembre 2019

Nel quadro F dei modelli Isa devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per gli esercenti attività d’impresa, tenendo in considerazione che per la determinazione del valore dei dati rilevanti è necessario considerare sia le specifiche regole procedurali previste dal Tuir, sia i particolari criteri finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Scritto da: Modolo Giancarlo, Bettagno Annamaria

Inoltre, in sede di compilazione del quadro è anche necessario effettuare determinati controlli di coerenza con il quadro RF del “modello Redditi 2019” previsti dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 15 febbraio 2019.

Aspetti generali

Per i soggetti che dichiarano redditi d'impresa, gli elementi contabili necessari per la determinazione dell’entità dei ricavi sono quelli elencati nel “quadro F” del modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli Isa-indici sintetici di affidabilità fiscale, tenendo presente che la compilazione riguarda sia i soggetti in contabilità ordinaria, sia quelli in contabilità semplificata.

La struttura del quadro F risulta suddiviso in:

  • componenti positivi e negativi di reddito (righi da F01 a F26);
  • valore dei beni strumentali (rigo F27);
  • elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota Iva (righi da F28 a F34);
  • passaggio dal regime di "cassa" a quello di competenza e viceversa (righi da F35 a F39).

Ai fini dell'annotazione delle diverse informazioni, è necessario fare riferimento ai criteri previsti dalle relative istruzioni del modello Isa, indipendentemente e a prescindere da quanto stabilito nelle istruzioni dei modelli Redditi 2019.

Ne deriva, conseguentemente, che i “dati contabili” da rilevare nel quadro in argomento devono necessariamente tener conto delle diverse modalità fiscali e, in particolare, di quelle previste dal Tuir a prescindere dal regime fiscale adottato.

Pertanto, i contribuenti che:

  • nel periodo d’imposta 2018 hanno adottato la contabilità semplificata;
  • in periodi d’imposta precedenti al 2018 hanno applicato regimi fiscali per i quali non esplicano effetti, ai fini della determinazione del reddito, le rimanenze iniziali e finali di magazzino (es.: regimi di vantaggio o contribuenti minimi e regime forfetario);

sono tenuti a rilevare ...

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