Aspetti generali
La possibilità di adottare la fatturazione elettronica e la conseguente archiviazione e conservazione delle fatture e dei documenti fiscalmente rilevanti in forma digitale anziché con la tradizionale modalità cartacea era da tempo prevista normativamente.
La fattura elettronica è stata in epoca recente generalizzata e resa obbligatoria, con decorrenza 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia (art. 1, comma 909, legge 27.12.2017, n. 205).
Ma come si concilia il “nuovo mondo” tributario della fatturazione elettronica con le attività di controllo dell’amministrazione finanziaria?
A prescindere dalle concrete modalità attuative della fatturazione / archiviazione / conservazione elettronica, questa dovrebbe consentire all’amministrazione finanziaria la disponibilità immediata di tutte le operazioni “tracciate” compiute dal soggetto IVA (rimangono chiaramente non tracciate né tracciabili le ipotesi di fatturazione omessa).
Sembra quindi che attraverso la fatturazione elettronica, ma anche attraverso i nuovi obblighi e regimi opzionali di trasmissione dei dati delle operazioni e delle liquidazioni, si vogliano evitare i “normali” sistemi di controllo invasivi e presuntivi.
Ai fini della trasmissione e gestione delle fatture elettroniche è reso disponibile il sistema di interscambio (SDI), piattaforma informatica dell’Agenzia delle Entrate per la gestione della fatturazione elettronica.
Tale sistema è stato introdotto secondo le previsioni dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 (che a sua volta ha attuato l'art. 9, comma 1, lett. d), della delega fiscale, legge n. 23/2014), ed è accessibile mediante le credenziali Entratel, Fisconline, CNS e Spid.
Le fatture emesse nei confronti di consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; permangono tutte le ipotesi di cui all’art. 22 ...