991. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, la parola: " maggio " e` sostituita dalla seguente: " novembre " e le parole: " provvisoriamente determinata " sono soppresse.
992. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalita` previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e` elevata al 58 per cento per l'anno 2018, al 59 per cento per l'anno 2019 e al 74 per cento per gli anni successivi.