La Corte costituzionale, con la sentenza n.59 depositata il 1 aprile 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 st.Lav. nella parte in cui prevede che il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per GMI, possa applicare la reintegrazione del lavoratore, anziché applicarla tout court.
![](https://bdbackofficestorage.blob.core.windows.net/servizi-siteassets/images/Logo-Buffetti-Consulenza.png)
VIDEO
L’illegittimità costituzionale della reintegrazione facoltativa
martedì, 27 aprile 2021