Nelle cessioni di beni intraUE con clausola ex works la fattura di vendita unitamente al CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, alla documentazione bancaria attestante il pagamento della merce, alla dichiarazione del cessionario di ricevimento dei beni, oltre alla corretta presentazione degli INTRASTAT può costituire la prova del trasporto intraUE, anche se non fa scattare la presunzione prevista dal Reg 1912/2018.
A ritenere legittimo il descritto quadro probatorio è la prassi nazionale, risposta ad interpello n. 117 pubblicata sul sito delle Entrate.
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