Analisi e commento del punto 1.4 della circolare n.8/E:
Gruppo IVA
QUESITO: Il comma 3 dell’articolo 61 del decreto prevede che «Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi».
Tale sospensione si applica anche ai soggetti che hanno esercitato l’opzione per il Gruppo IVA per i quali l’imposta dovuta ogni mese è calcolata sommando le liquidazioni effettuate da ciascuna società appartenente al gruppo?
Considerato che il Gruppo IVA non svolge un’unica attività ma tutte quelle svolte dai suoi partecipanti, ai fini del beneficio della sospensione di cui al citato comma 3, in base a quali criteri è possibile stabilire se l’attività svolta rientri in una di quella previste dal comma 2 dell’articolo 61?
RISPOSTA: Si ritiene che la sospensione prevista dal citato articolo 61, comma 3, si applichi anche ai versamenti IVA dovuti dalla società controllante del Gruppo IVA. Coerentemente con quanto già chiarito nella risposta al quesito 1.2, si ritiene che, ai fini della sospensione dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto dovuti dal Gruppo Iva, sia sufficiente che i soggetti appartenenti allo stesso esercitino una o più delle attività tra quelle riconducibili a quelle previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 61, sempreché l’ammontare dei ricavi ad esse relative ne rappresenti cumulativamente la parte prevalente rispetto a quelli complessivamente realizzati da tutte le società del gruppo.