Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto degli interventi innovativi per quel che attiene al fondo di garanzia per le PMI.
In particolare, per la durata di 9 mesi dall’entrata in vigore del DL:
- La garanzia è concessa a titolo gratuito.
- L’importo massimo garantito per singola Impresa è elevato a 5 milioni di euro.
- Per gli interventi di garanzia diretta, percentuale massima di copertura pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.
- Per gli interventi di riassicurazione, percentuale massima di copertura pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro Fondo di garanzia (a condizione che non vengano superate la percentuale massima di copertura dell'80% e l’importo massimo garantito di 1.500.000 euro).
- Ammissibili finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% del debito residuo.
- Per le operazioni ammesse al F.do di Garanzia PMI e per le quali Banche o Intermediari finanziari hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale, a causa dell’emergenza sanitaria, la durata della garanzia è estesa in conseguenza.