Nell’ambito della disciplina antiriciclaggio, predisposta dal D. Lgs. n.231/2007, l’art. 22 di tale decreto statuisce l’obbligo a carico del cliente di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l’adeguata verifica della clientela. Nel merito il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha emanato Regole Tecniche e Linee Guida per orientare i Dottori Commercialisti negli adempimenti previsti dalla normativa.
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Antiriciclaggio. La dichiarazione scritta dal cliente
giovedì, 06 febbraio 2020