Secondo quanto stabilito dall’undicesimo comma dell’art 1129 codice civile così come modificato dalla legge n. 220 del 2012 di riforma della disciplina condominiale, la revoca dell’amministratore di condominio può essere disposta dall’autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino in una serie di ipotesi tra le quali rientrano le esistenze dei casi di gravi irregolarità.
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Ipotesi di gravi irregolarità per la revoca dell'amministratore
venerdì, 03 gennaio 2020