Con la conversione in legge del DL Crescita e la successiva approvazione del provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019 è divenuta operativa la possibilità di trasformare in uno sconto in fattura la detrazione per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico previsti dagli art. 14 e 16 del Decreto legge n. 63/2013.
Questa misura dello sconto in fattura si affianca a quella relativa alla cessione del credito. È un’eventualità già prevista da diversi anni ed introdotta per la prima volta nel 2016 in merito agli interventi di riqualificazione di interventi di parti comuni e di edifici condominiali. Sul tema specifico della cessione del credito si registrano, in questi ultimi mesi, numerosi interventi da parte dell’Agenzia delle Entrate, sottoforma di risposta di istanze di interpello presentate dai contribuenti.
Prima di entrare nel merito della disamina dei contenuti di queste indicazioni, fornite dall’Agenzia delle Entrate, è utile riepilogare qual è lo stato dell’arte in riferimento alla normativa applicabile per le cessioni dell’ecobonus e sisma bonus.
Allo stato attuale, per effetto delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Crescita, la cessione del credito è una opzione percorribile e possibile per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, fatta eccezione per gli antisismici semplici, dove per tali si intendono quelli che fruiscono del bonus nella misura del 50%, nonché per quelli di riduzione del rischio sismico su singole unità immobiliari che fruiscono della detrazione nella misura del 70% e del 80%.
La cessione del credito, da comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo, può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari per la realizzazione degli interventi.
La norma sembra più complessa per quanto concerne il secondo soggetto, in favore del quale può essere ceduto il bonus. Il disposto normativa fa riferimento ad altri soggetti privati diversi dai fornitori ma a certe condizioni: deve sussistere un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione; a riguardo l’Agenzia delle Entrate già in una circolare del 2018 n. 11/E, aveva chiarito che questo rapporto deve ritenersi sussistente nel caso di interventi posti in essere su parti comuni di edifici residenziali per la cessione in favore di altri condomini.
Ma ciò premesso andiamo a vedere un attimo più da vicino quelle che sono state le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nel corso di questi interpelli 2019. Partiamo da un primo intervento n. 249 del 16 luglio 2019, in questo interpello è stata affrontata una fattispecie un po’ particolare …