li soggetto passivo Iva che non ottempera, entro il termine previsto, all'effettuazione dell'acconto Iva, commette la violazione di omesso e/o insufficiente versamento, per la quale si rende applicabile, come regola, la sanzione amministrativa ordinaria di entità pari al 30% dell'ammontare non corrisposto.
Tuttavia, entro specifici termini, nel rispetto delle condizioni previste, sussiste la possibilità di sanare tale violazione con l'istituto del ravvedimento operoso, che consente di beneficiare di una consistente riduzione delle sanzioni ordinariamente irrogabili.
li ravvedimento operoso per l'omesso e/o insufficiente versamento dell'acconto Iva, deve essere eseguito corrispondendo:
- l'imposta ancora dovuta o non versata o corrisposta solo parzialmente (evidenziando l'appropriato codice tributo);
- gli interessi legali (codice tributo: 1991);
- la sanzione amministrativa ridotta (codice tributo: 8904);
tenendo presente che il ravvedimento operoso si rende operativo anche se risultano iniziati accessi, ispezioni e/o verifiche, viene meno solamente in presenza di notifica degli atti di liquidazione e/o di accertamento, in quanto, la correzione degli errori, si deve ritenere consentita per tutto il periodo dell'accertamento, con riduzioni dell'entità delle sanzioni.
La violazione può essere regolarizzata tramite il ravvedimento, con il versamento della sanzione ridotta così individuata.
Sanzione ridotta (codice tributo "8904"} | Termine entro il quale si effettua il versamento della regolarizzazione |
da 0,1% a 1,4% | Entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%. |
1,5% | Tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza. |
1,67% | Entro 90 giorni dalla scadenza. |
3,75% | Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione (per l'acconto IVA 2019, quindi, entro il 30.4.2020). |
In sede di regolarizzazione, oltre all'imposta dovuta e alla sanzione ridotta (codice tributo "8904"), vanno versati anche gli interessi (codice tributo "1991").
Si pone in evidenza che si rende operativo il ravvedimento operoso anche nei casi di versamento frazionato della somma dovuta, purché il versamento della parte d'imposta, delle sanzioni e degli interessi venga effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento.
A titolo meramente indicativo, se un contribuente non ha corrisposto l'acconto Iva o la versato in misura inferiore (pari, a esempio, a € 1.000,00), fino al momento in cui non gli sarà notificato un atto impositivo, ha la possibilità di ravvedersi suddividendo la somma da corrispondere a titolo di acconto Iva, sanzioni e interessi.
In ipotesi, il contribuente può versare:
- € 200,00, con una sanzione ridotta di 1/10 del 15%, nel caso in cui effettua il versamento entro 30 giorni;
- € 300,00 con una riduzione delle sanzioni di 1/9 del 15%, se il pagamento viene effettuato entro 90 giorni;
- € 500,00, sui quali sarà applicata, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore, una sanzione del 30% ridotta a 1/8 del minimo.