Per i contribuenti che intendono applicare il "ricalcolo di liquidazione straordinaria" o "metodo analitico delle operazioni eseguite", l'acconto Iva è pari al 100% dell'imposta a debito risultante dall'effettuazione della cosiddetta liquidazione straordinaria relativa al periodo:
- 1 ° dicembre 2019 - 20 dicembre 2019, per i contribuenti mensili;
- 1° ottobre 2019 - 20 dicembre 2019, per i contribuenti trimestrali.
In altri termini, l'entità dell'acconto sarà pari al 100% del tributo risultate a debito del contribuente risultante da una specifica liquidazione con riferimento all'Iva inerente a:
1) operazioni annotate nel registro Iva delle fatture emesse (o nel registro Iva dei corrispettivi) nel periodo:
- dal 1 ° dicembre 2019 al 20 dicembre 2019, se si tratta di contribuenti in regime di liquidazione mensile;
- dal 1 ° ottobre 2019 al 20 dicembre 2019, se si tratta di contribuenti in regime di liquidazione Iva trimestrale;
2) operazioni poste in essere, ma non ancora fatturate o registrate nel periodo fino al 20 dicembre 2019;
3) operazioni annotate nel registro Iva degli acquisti nel periodo:
- dal 1 ° dicembre 2019 al 20 dicembre 2019, se si tratta di contribuenti in regime di liquidazione mensile;
- dal 1 ° ottobre 2019 al 20 dicembre 2019, se si tratta di contribuenti in regime di liquidazione Iva trimestrale.
Di seguito una sintesi di quanto descritto fin'ora:
Acconto Iva da versare pari a |
Soggetti passivi Iva in regime mensile |
Soggetti passivi Iva in regime trimestrale |
Iva inerente alle operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere rilevate) nei registri Iva delle fatture emesse o dei corrispettivi nel periodo |
dal 1 ° dicembre 2019 al 20 dicembre 2019 |
dal 1 ° ottobre 2019 al 20 dicembre 2019 |
| |
+ |
+ |
Iva inerente alle operazioni attive poste in essere, ma non ancora fatturate o già fatturate, ma non ancora annotate nei registri Iva, in quanto non risultano decorsi i termini per procedere alla fatturazione o alla registrazione al -> |
20 dicembre 2019 |
20 dicembre 2019 |
meno: |
_ |
_ |
| |
||
Iva a credito inerente alle operazioni rilevate nel dal registro Iva degli acquisti nel al seguente periodo |
dal 1 ° dicembre 2019 al 20 dicembre 2019 |
1 ° ottobre 2019 20 dicembre 2019 |
| meno: |
_ |
_ |
Eccedenza di tributo a credito del contribuente riportata dalla liquidazione inerente al periodo |
mese di novembre 2019 |
terso trimestre 2019 |
In pratica:
IVA relativa alle annotazioni effettuate nel registro delle fatture emesse / corrispettivi, al netto dell'IVA a credito risultante dal registro degli acquisti (compresa quella relativa alle operazioni soggette a reverse charge, ad esempio, acquisti di beni intraUE), tenendo conto della relativa periodicità di liquidazione.
In particolare, il contribuente:
- mensile, dovrà fare riferimento al periodo 1.12 - 20.12.2019.
Le fatture differite emesse entro il 15.12.2019 relative a consegne / spedizioni effettuate nel mese di novembre non rilevano nel calcolo dell'acconto.
Analogamente non vanno considerate le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di novembre ricevute ed annotate entro il 15.12.2019 con detrazione dell'IVA a credito nella liquidazione di novembre, così come consentito dall'art. 1, comma 1, DPR n. 100/98;
- trimestrale, dovrà fare riferimento al periodo 1.10 - 20.12.2019.
Anche tali soggetti non devono considerare le fatture differite emesse entro il 15.10.2019 relative alle consegne / spedizioni effettuate nel mese di settembre nonché quelle ricevute ed annotate entro il 15.11.2019 con detrazione dell'IVA a credito nella liquidazione del terzo trimestre.
PIÙ:
- IVA a debito relativa alle operazioni effettuate fino al 20.12 se non ancora annotate, non essendo decorsi i termini di fatturazione/ registrazione.
A tal fine dovranno essere considerate:
- le cessioni tramite ddt fino al 20.12.2019 per le quali non è stata emessa la relativa fattura differita;
- le fatture emesse per il ricevimento di acconti fino al 20.12.2019, non ancora annotate;