In questa sede trattiamo un tema molto importante dal punto di vista operativo il rimborso delle spese del parcheggio da parte del dipendente. Tale istituto rientra all’interno della gestione delle spese di trasferta.
Bisogna fare una distinzione tra:
- indennità di trasferta: può essere definita contrattualmente e scelta liberamente dal datore di lavoro (può essere una cifra x, ad esempio 150€). Il legislatore asserisce che a seconda dei vari tipi di documenti che si allega a questa indennità, le spese possono essere completamente rimborsabili o parzialmente rimborsabili fino ad un tetto di 46,48.
- spese di trasferta: i sistemi che vengono utilizzati sono tre:
- analitico: viene definito analitico a pié di lista, cioè si presentano i documenti, ad esempio la fattura dell’albergo o la fattura per l’hotel, e l’azienda rimborsa; in questo caso non ci sono limiti all’esenzione, in quanto si tratta di un’esenzione totale.
- forfetario: il legislatore sostiene che fino a 46,48€ si ha un’esenzione totale senza dover presentare i documenti giustificativi.
- misto: unisce l’analitico e forfetario, in questo caso le soglie di esenzione sono diverse in quanto se si utilizza il rimborso analitico per le spese di vitto e alloggio si ha circa 30€ di rimborso forfetario. Se si utilizza l’analitico per le spese di vitto e alloggio rimarranno 15,49€.
Il legislatore si è preoccupato nel corso degli anni - in quanto la soglia dei 46,48€ è rimasta quella di tanti anni fa - di vedere un elemento di facilitazione gestionale, purtroppo oggi non è così, perché qualsiasi tipo di trasferta non va a coprire le spese.
È stata chiesta all’Agenzia delle Entrate come dovesse essere gestito l’istituto delle spese di parcheggio, in quanto la trattazione è diversa dalle spese di viaggio, di trasporto, di vitto e di alloggio. L’Agenzia delle Entrate si è espressa in questa maniera: “è assoggettabile interamente a tassazione se si adottano i sistemi di rimborso forfetario misto.”
Quindi “il parcheggio te lo trovi all’interno dell’imponibile fiscale e previdenziale”, se invece utilizzi il sistema analitico puoi arrivare ad avere l’esenzione fino a 15,49€ giornalieri ovvero 25,82€ per le trasferte all’estero.
È importante chiarirlo perché tale tema è stato lasciato interamente all’interpretazione delle aziende, in questo modo però l’Agenzia ha chiarito la problematica.
Attenzione! L’imponibile fiscale genera anche l’imponibile previdenziale, quindi dovreste sottoporre alle stesse somme a imponibile previdenziale quindi soggetta a contributi.