 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
Home
Videoteca
Versamento e scomputo dell'acconto IVA

VIDEO

torna ai video

Versamento e scomputo dell'acconto IVA

lunedì, 09 dicembre 2019

In relazione a quanto puntualizzato, si deduce che entro il giorno 27 dicembre 2019, i soggetti passivi o contribuenti Iva devono procedere a seguire il versamento dell'acconto: i contribuenti mensili per il mese di Dicembre, mentre i contribuenti trimestrali per il quarto trimestre. Il versamento, che può costituire oggetti di compensazione ma non rateizzazione, deve avvenire attraverso il modello F24 indicando il codice tributo (6013 per i soggetti mensili e 6035 per i soggetti trimestrali e l'anno di riferimento.

E' da tener presente che il medesimo non è dovuto se l'importo determinato risulta di entità inferiore a €103,29.

L'acconto Iva non può essere rateizzato, non è soggetto alla maggiorazione dell'1% a titolo di interessi dovuti dai contribuenti trimestrali e può costituire oggetto di compensazione con l'eccedenza di imposte e contributi a credito per cui, conseguentemente, il contribuente può far valere eventuali residui a credito non ancora compensati (il modello F24 deve essere presentato anche da parte di coloro che, effetuando la compensazione, precengono ad un risultato uguale a zero).

Quando compensare l'acconto:

  • Soggetto mensile ordinario - entro 16 gennaio 2020
  • Soggetto mensile con contabilità presso terzi - entro 17 febbraio 2020, quando il giorno 16 cade di domenica
  • Soggetto trimestrale per opzione ex art. 7 del DPR 14 ottobre 1999 n. 542 - entro 18 marzo 2020
  • Soggetto trimestrale per natura ex art. 74, comma 4, del decreto Iva - entro 18 febbraio 2020
  • Soggetto attività separate per obbligo ai sensi dell'art. 36 del decreto Iva - entro il 16 gennaio 2020

Attenzione - ADEGUAMENTO ISA

L'IVA dovuta sui maggiori ricavi/compensi dichiarati del mod. REDDITI 2019 ai fini ISA ("adeguamento") per il 2018 non influenza il calcolo dell'acconto IVA 2019 (L'adeguamento è stato infatti effettuato "fuori dichiarazione").

Esempi

1_Se un contribente mensile ha corrisposto un acconto di 650€ fa i conteggi tra Iva a debito e Iva a credito, quindi la liquidazione del mese di dicembre, e scopre che ha un saldo a debito, cioè un'Iva a credito dell'erario, di 850€ avendo fatto un acconto di 650€ il versamento sarà solo 200€. 

 

2_Se invece ha la contabilità presso terzi, in questo caso dovrà conteggiare il riferimento non tanto con la liquidazione del mese di dicembre ma con quella del mese di gennaio. Quindi avrà da effettuare il conteggio per lo scomputo dell'acconto che abndrà a effettuare entro il 27 dicembre ma con la liquidazione del gennaio 2020, i conteggi e anche lo scomputo si spostano di un mese. Ovviamente per gli altri regimi di liquidazione vale il periodo di riferimento ma sempre con le medesime modalità 

 

 

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati