Per barriere architettoniche si intendono gli ostacoli fisici che limitano la comoda e sicura utilizzazione di spazi o attrezzature, ovvero che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che per qualsiasi causa hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea.
E' questa la definizione di "barriere architettoniche" contenuta nell'art. 1, del Dpr n. 503/1996.
Gli interventi che in condominio consentono di superare le barriere architettoniche sfuggono alla necessità di raggiungere il quorum millesimale dei 2/3 del valore dell'edificio, normalmente previsti per le innovazioni. In tal caso il quorum millesimale scende alla metà del valore dell'edificio che sia espresso dalla maggioranza dei condomini presenti in assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione.