Con la risposta all'interpello n. 349/2019, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il diritto di rivalsa ai fini Iva dato da accertamento al cedente prestatore, anche in mancanza di un atto impositivo vero e proprio emesso dall’Amministrazione finanziaria. Si tratta di un principio importante che in qualche modo allarga le maglie dell’istituto disciplinato dall’art. 60, comma 7, del Dpr n. 633/1972 il quale riconosce al cedente prestatore la possibilità di rivalersi nei confronti del cessionario nel caso in cui avesse ricevuto un avviso di accertamento o di rettifica, divenuto definitivo

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Il diritto di rivalsa d'accertamento in mancanza di un atto impositivo
mercoledì, 18 settembre 2019