Un caso particolare affrontato dalla recente circolare Assonime n. 16 del 24 luglio 2019 - sulla definizione degli intermediari finanziari e sui criteri di identificazione delle holding finanziarie e industriali dopo le modifiche introdotte dal Dlgs n. 142/2018 all’art. 162-bis del Tuir - riguarda la corretta individuazione della sub-holding.
Il riferimento è alla catena di controllo all'interno di un gruppo che non prevede semplicemente degli azionisti persone fisiche che controllano una holding che a sua volta controlla una o più società operative industriali, commerciali o immobiliari, ma dobbiamo immaginare una società holding che possiede una sub-holding, la quale a sua volta può possedere delle società operative, industriali o commerciali.