Il giustificato motivo oggettivo è previsto dall’art 3 della legge 604 del 1966 ed è intimato per ragioni inerenti all’attività produttiva all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa e ovviamente non presupponendo alcun comportamento colposo del dipendente non richiede una preventiva contestazione.
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Licenziamento oggettivo
martedì, 11 giugno 2019