(CCNL 5-06-2021 vigenza contrattuale 5-02-2011/30-06-2024)
(Accr 22-11-2025 vigenza contrattuale 22-11-2025/ 30-06-2028)
Sfera di applicazione del ccnl
Si applica ai lavoratori dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti.
Quota associativa straordinaria Accr 22-11-2025
Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 10 febbraio e fino al 15 aprile 2026, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL i sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 30,00 euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di giugno di ciascuno dei predetti anni.
Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga del mese di aprile 2026, l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il 15 maggio 2026. Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali di FIM, FIOM e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate.
Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C/C BANCARIO intestato a ASSOCIAZIONE FIM, FIOM e UILM presso la BPER BANCA SPA, Roma, IBAN IT 97H0538703202000004590400.
Minimi retributivi Accr 22-11-2025
Nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del C.C.N.L., i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata, misurata con "I'IPCA al netto degli energetici importati" così come fornita dall'ISTAT applicata ai minimi stessi.
Le Parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun anno di vigenza del C.C.N.L. per calcolare, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al punto precedente.
Le Parti procederanno all'adeguamento dell'indennità di trasferta forfetizzata e dell'indennità oraria di reperibilità con le stesse modalità di cui sopra.
Le Parti, nel confermare la modalità di definizione dei minimi contrattuali stabilita ai commi precedenti e il relativo regime, convengono che per la vigenza del presente Contratto il TEM, oltre che per la dinamica IPCA, è incrementato di una ulteriore componente in considerazione delle innovazioni di efficienza organizzativa concordate, come indicato dal Patto per la fabbrica punto 5, lettera H).
Pertanto, nei mesi di giugno rispettivamente del 2026, 2027 e 2028, sono riconosciuti gli incrementi retributivi complessivi nelle misure di seguito indicate cui corrispondono i nuovi valori dei minimi tabellari di cui alla tabella di seguito riportata.
Le Parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun dei suddetti anni per definire la quota di TEM relativa alla dinamica dell'Ipca al netto degli energetici importati.
Nel caso in cui l'importo relativo all'adeguamento Ipca risultasse superiore agli importi degli incrementi retributivi complessivi di riferimento per ogni singolo anno di cui alle tabelle di seguito riportate i minimi tabellari saranno adeguati all'importo risultante.
A decorrere dall’1.1.2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente a tale data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità - maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).
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Liv. |
Dall’1.6.2026 |
Dall’1.6.2027 |
Dall’1.6.2028 |
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D1 |
1.784,94 |
1.833,02 |
1.885,37 |
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D2 |
1.979,37 |
2.032,70 |
2.090,76 |
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C1 |
2.022,12 |
2.076,59 |
2.135,89 |
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C2 |
2.064,88 |
2.120,52 |
2.181,09 |
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C3 |
2.211,43 |
2.271,01 |
2.335,88 |
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B1 |
2.370,33 |
2.434,19 |
2.503,72 |
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B2 |
2.542,98 |
2.611,49 |
2.686,08 |
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B3 |
2.838,99 |
2.915,48 |
2.998,76 |
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A1 |
2.907,01 |
2.985,33 |
3.070,61 |
Elemento perequativo CCNL 5-06-2021
A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal C.C.N.L. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul T.F.R. ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
A decorrere dall’1.1.2011 l'importo sopra riportato è elevato a 455 euro.
A decorrere dall’1.1.2014 l'Elemento Perequativo è elevato a 485 euro.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.