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CONCERIE (INDUSTRIA)

Welfare - Assistenza sanitaria integrativa - Sanimoda


mercoledì, 01 aprile 2026
Welfare - Assistenza sanitaria integrativa - Sanimoda

(vigenza contrattuale 1.07.2023-30.06.2026)

 

Sfera di applicazione del ccnl

Si applica a tutti gli addetti a fasi di lavorazione conciaria interne.

 

Welfare - Assistenza sanitaria integrativa - Sanimoda Accr 7-03-2024

Le Parti firmatarie del presente C.C.N.L. intendono garantire a tutti i dipendenti del settore un fondo di assistenza sanitaria integrativa, attraverso l'adesione con efficacia a decorrere dall’1.7.2021, al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Sanimoda.

A tal fine concordano:

- di finanziare tale fondo con un contributo mensile, a carico delle imprese, di euro 12,00 per 12 mensilità per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi con decorrenza dal 13° mese. Con decorrenza dall’1.4.2026, al fine di elevare il livello delle prestazioni di sanità integrativa con il passaggio al Piano Sanitario Premium, il suddetto contributo mensile viene fissato in euro 15,00.

- che il finanziamento non riguarda le imprese che, all’1.7.2021, prevedono analoghe forme di assistenza sanitaria integrativa con costi pari o superiori a quello di cui sopra. In ogni caso le imprese avranno sempre facoltà di aderire al fondo Sanimoda.

Le Parti si impegnano, nell'ambito dell'Osservatorio, a monitorare, attraverso i report del fondo, ma anche con indagini presso gli iscritti, la qualità delle prestazioni erogate e, laddove insoddisfacenti, a valutare eventuali soluzioni alternative al prossimo rinnovo contrattuale.

Con decorrenza dall’1.1.2026, tramite Sanimoda sarà attivata un'assicurazione contro la non autosufficienza (cd. LTC). Saranno iscritti i lavoratori, individuati ai sensi del presente articolo, in forza alla suddetta data.

Tale assicurazione sarà finanziata con un contributo a carico delle aziende pari a euro 2,00 mensili per addetto, per 12 mensilità, che sarà corrisposto a Sanimoda unitamente e nei medesimi tempi e modalità del contributo sanitario di cui al presente articolo.

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