(1.01.2024-31.12.2026)
Sfera di applicazione del ccnl
Si applica ai lavoratori addetti all'industria delle calzature.
Welfare Sanitario Accr 17.07.2024
In applicazione del C.C.N.L. 27.4.2017, le Parti hanno contribuito all'attivazione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa intersettoriale "Sanimoda".
Le Parti firmatarie del presente C.C.N.L. intendono confermare le garanzie attivate per tutti i dipendenti e, a tal fine, convengono:
a) di finanziare l'adesione al fondo Sanimoda con un contributo mensile, a carico delle imprese, che viene mantenuto in 12 euro per 12 mensilità per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi con decorrenza dal 13° mese.
A far data dall’1.1.2026, al fine di elevare il livello delle prestazioni con il passaggio al "Piano Sanitario Premium", il contributo mensile a carico delle imprese sarà incrementato a complessivi 15 euro per 12 mensilità, per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi con decorrenza dal 13° mese;
b) di confermare che il finanziamento non riguarda le imprese che già prevedono analoghe forme di intervento sanitario complementare con costi pari o superiori a quello di cui sopra. In caso di costi inferiori, le imprese provvederanno all'integrazione o alla confluenza nel Fondo, con la stessa decorrenza, previa verifica con la R.S.U..
Con decorrenza a far data dall’1.1.2025, tramite Sanimoda sarà attivata una assicurazione contro la non autosufficienza (LTC), alla quale saranno iscritti tutti i lavoratori in forza alla data suddetta.
Questa assicurazione sarà finanziata dalle imprese con un contributo pari a due euro/mese, per 12 mensilità, per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi con decorrenza dal 13° mese.
La corresponsione a Sanimoda avverrà con le medesime tempistiche, modalità e condizioni del contributo sanitario di cui al presente articolo.