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GOMMA E PLASTICA (PICCOLA INDUSTRIA)

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GOMMA E PLASTICA (PICCOLA INDUSTRIA)

Minimi retributivi Gravidanza e puerperio (normativa comune a tutti i settori) Recepimento L. n. 106 del 18.7.2025 Malattia e infortunio non sul lavoro


lunedì, 02 marzo 2026
Minimi retributivi Gravidanza e puerperio (normativa comune a tutti i settori) Recepimento L. n. 106 del 18.7.2025 Malattia e infortunio non sul lavoro

(vigenza contrattuale 1-01-2026/ 31-12-2028)

 

Sfera di applicazione del ccnl

Si applica ai lavoratori della piccola media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro.

 

Minimi retributivi ACCR 23-02-2026

Plastica e gomma

Liv.

Par.

Mimmi al 31.12.2025

1.1.2026

Q

169,07

2.769,64

76,05

8

159,81

2.669,99

71,88

7

152,87

2.439,52

68,76

6

140,18

2.182,38

63,05

5

135,62

2.026,64

61,00

4

129,10

1.911,45

58,07

3

121,28

1.829,19

54,55

2

118,80

1.773,21

53,43

1

100,00

1.615,01

44,98

Con la corresponsione della prima retribuzione utile successiva alla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, le aziende procederanno alla corresponsione degli aumenti relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2026.

Qualora entro il mese di febbraio 2026 non fossero già stati adempiuti gli obblighi retributivi relativi ai mesi di gennaio e febbraio, il riconoscimento degli aumenti contrattuali potranno essere corrisposti con la retribuzione del mese marzo 2026.

Per quanto concerne il solo l'aumento relativo al mese di gennaio 2026 tale aumento non sarà utile per il ricalcolo degli istituti diretti già liquidati nel suddetto mese.

 

Gravidanza e puerperio (normativa comune a tutti i settori) ACCR 23-02-2026

Dall’1.3.2026, per il periodo di congedo parentale di cui all'art. 32 del d.lgs. 151/2001 lett. a) e b), l'indennità prevista nella misura del 30 % della retribuzione è integrata fino al 50% 60% della retribuzione stessa per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco del periodo di assenza, esclusi i periodi in cui è prevista dalla legge un'indennità superiore al 30%.

 

Recepimento L. n. 106 del 18.7.2025 ACCR 23-02-2026

Ai sensi della L. n. 106 del 18.7.2025, a partire dall’1.3.2026 i lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto:

- a dieci ore annue di permesso per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Lo stesso numero di ore sarà riconosciuto ai dipendenti con figlio minorenne affetto dalle malattie sopra individuate.

- ad un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio.

Decorso il periodo di congedo di cui all'alinea precedente il lavoratore ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile.

 

Malattia e infortunio non sul lavoro ACCR 23-02-2026

Per i casi di eccessiva morbilità resta fermo il diritto dell'azienda di avvalersi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966. Superati i limiti di conservazione del posto il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di 6-10 mesi, rinnovabile una sola volta e per un periodo non superiore a mesi sei, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto, considerando inoltre tale periodo neutro ai fini di quanto complessivamente previsto dal seguente articolo.

Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della l. n. 68/1999, considerata la maggiore fragilità e conseguente aumento del rischio di malattia, il periodo di conservazione del posto di lavoro, è aumentato di 90 giorni. Durante tale ulteriore periodo di conservazione del posto di lavoro non decorrerà la retribuzione e l'anzianità in riferimento ad ogni istituto.

Entro i limiti di conservazione del posto sopra indicati, l'azienda riconoscerà ai lavoratori non in prova, il seguente trattamento economico complessivo, per l'insieme del comparto stesso:

Anticipazione, alle normali scadenze dei periodi di paga, delle indennità a carico dei competenti istituti a condizione che le anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito il loro sollecito rimborso da parte degli Istituti interessati attraverso conguaglio od analogo sistema. Inoltre, l'Azienda corrisponderà un'integrazione della predetta indennità sino a raggiungere complessivamente l'importo netto della intera retribuzione normale di fatto nei primi 2, 3 o 4 mesi, rispettivamente nella ipotesi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3); per il lavoratore assente per malattia, il trattamento economico ricomincia ex-novo in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 4 mesi di calendario senza alcuna assenza per malattia.

La riduzione del periodo di calendario per il ripristino del trattamento economico ex-novo decorre dal primo evento di malattia intervenuto successivamente alla data dell’1.3.2026.

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