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TURISMO (CONFESERCENTI)

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Contratti collettivi / CCNL
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TURISMO (CONFESERCENTI)

 Vitto e alloggio per le aziende alberghiere Assistenza sanitaria integrativa (Quadri)


giovedì, 01 gennaio 2026
 Vitto e alloggio per le aziende alberghiere Assistenza sanitaria integrativa (Quadri)

(vigenza contrattuale 1.07.2024-31.12.2027)

 

Sfera di applicazione del ccnl 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:

I) Aziende alberghiere

a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, self - services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente, collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;

b) taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;

c) ostelli, residences, villaggi turistici;

d) colonie climatiche e attività similari;

e) centri benessere integrati in aziende alberghiere;

f) aziende addette alla preparazione, confezionamento e  distribuzione di pasti e bevande (banqueting);

II) Complessi turistico - Ricettivi dell'aria aperta

a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.

III) Aziende Pubblici Esercizi

a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;

- piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;

- caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande;

- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;

- gelaterie, cremerie;

- negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;

b) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;

c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;

d) posti di ristoro sulle autostrade;

posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;

- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);

- aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili) e servizi sostitutivi di mensa;

- spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);

e) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;

f) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;

g) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande.

h) parchi a tema

IV) Stabilimenti balneari

a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.

V) Alberghi diurni

IV) Imprese di viaggi e turismo

a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (agenzie, uffici, sedi, filiali, succursali, ecc.) le imprese, i tour operator e i network di agenzie di viaggi e turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita di pacchetti e servizi turistici;

b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione.

VII) Porti ed approdi turistici

a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.

VIII) Rifugi alpini.

  

 Vitto e alloggio per le aziende alberghiere Accr 22.07.2024

Le aziende alberghiere provvederanno alla somministrazione del vitto ed alla fornitura dell'alloggio ai lavoratori dipendenti alle condizioni appresso indicate:

a) ogni pasto, pranzo, o cena, deve essere composto da un primo piatto, da un secondo con contorno, pane, frutta ed un quarto di vino;

b) la prima colazione deve essere servita secondo gli usi e le consuetudini locali;

c) le camere adibite ad alloggio dovranno soddisfare le esigenze di decoro e di igiene e sanità, in particolare per quanto riguarda la cubatura d'aria a disposizione del dipendente;

d) il lavoratore che usufruirà delle somministrazioni dei pasti e dell'alloggio corrisponderà il relativo prezzo all'azienda fornitrice nelle misure e con le decorrenze appresso indicate:

servizio

decorrenza/importo

1 ° luglio 2024

1o gennaio 2026

un pranzo

euro 0,95

euro 1,05

una prima colazione

euro 0,17

euro 0,19

un pernottamento

euro 1,09

euro 1,17

e) le parti si danno reciprocamente atto che, avendo inteso stipulare con il presente atto una convenzione per la fornitura del vitto e alloggio su scala nazionale ai dipendenti dalle aziende alberghiere, tale fornitura non è collegabile in alcun modo alle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti e che pertanto essa non è valutabile ai fini contrattuali ed assicurativi;

f) il dipendente è tenuto ad avvertire all'atto dell'assunzione il datore di lavoro della propria intenzione di usufruire del servizio vitto e alloggio. Di ogni modifica di detta scelta deve darne comunicazione al datore di lavoro con preavviso di almeno 30 giorni;

g) il datore di lavoro che per accertate oggettive esigenze aziendali non sia in grado di fornire il servizio di vitto e alloggio deve dichiararlo per iscritto all'atto dell'assunzione in servizio del dipendente. Qualora l'impossibilità a prestare il servizio intervenga in un momento successivo il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alle R.S.A. per ricercare le più idonee soluzioni.

Con le decorrenze sottoindicate, eventuali valori del vitto e alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui al punto d) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima riportata in tabella:

servizio

decorrenza/ adeguamento

1 ° luglio 2024

1o gennaio 2026

un pranzo

euro 0,10

euro 0,20

una prima colazione

euro 0,01

euro 0,03

un pernottamento

euro 0,09

euro 0,17

 

Assistenza sanitaria integrativa (Quadri)  Accr 22.07.2024

La relativa quota contributiva annua è fissata in euro 340,00 a carico dell'azienda e in euro 50,00 a carico del dipendente.

A decorrere dall’1.1.2025, il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa è incrementato di euro 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.

A decorrere dall’1.1.2026, il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa è incrementato di euro 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.

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