(vigenza contrattuale 01-01-2025/ 31-12-2027)
Sfera di applicazione del ccnl
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro tra lavoratori e le aziende presenti nelle seguenti aree di business: esplorazione e produzione di idrocarburi, ingegneria, costruzione, perforazione e manutenzione; approvvigionamento, raffinazione e lavorazione del petrolio; stoccaggio e trasporto dei prodotti petroliferi; distribuzione e commercializzazione (ingrosso e dettaglio) dei prodotti petroliferi e non oil; logistica integrata e avio rifornimento; vendita e trasporto gas; rigassificazione; cogenerazione e produzione di energia elettrica; ricerca e sviluppo su petrolio, gas e rinnovabili quali sviluppo filiera biocarburanti, combustibili low carbon, carburanti innovativi (fuels), sviluppo della filiera industriale del gas, blue power e dei sistemi di cattura e stoccaggio/utilizzo della co2; servizi logistici informativi, finanziari e assicurativi, relativi alle attività sopra elencate.
Ferie Accr 16-04-2025
Di norma le ferie dovranno essere integralmente fruite nel corso dell'anno di maturazione, salvo esigenze aziendali che richiedano un differimento del periodo di fruizione e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
I lavoratori hanno diritto a fruire di un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, come di seguito specificato:
- per anzianità fino a 10 anni: 4 settimane pari a 20 giorni lavorativi;
- per anzianità oltre 10 anni: 5 settimane pari a 25 giorni lavorativi.
A far data da gennaio 2026, per coloro che si troveranno [in qualsiasi mese dell'anno] ad aver soddisfatto entrambi i seguenti requisiti:
- Anzianità aziendale superiore ai 5 anni
- Azzeramento, entro il 31 marzo, di tutte le spettanze ferie residue maturate al 31 dicembre dell'anno precedente verrà anticipata contestualmente la maturazione pro quota del successivo scaglione previsto per una anzianità superiore ai 10 anni.
In caso di mancato azzeramento delle ferie al 31 marzo dell'anno di raggiungimento dell'anzianità aziendale pari a 5 anni, l'anticipazione della maturazione pro quota del successivo scaglione potrà essere riconosciuta al raggiungimento dell'anzianità aziendale pari a 6 anni (o 7/8/9 anni) sempre in caso di azzeramento al 31 marzo di tutte le spettanze ferie residue maturate al 31 dicembre dell'anno precedente.
A partire da Gennaio 2028, fermo restando l'azzeramento delle ferie residue come sopra indicato, l'accesso al nuovo scaglione di ferie verrà anticipato ai 3 anni di anzianità aziendale.
Le aziende saranno impegnate a realizzare le condizioni per cui i lavoratori debbano essere in grado di fruire dello smaltimento delle ferie, anche attraverso apposita comunicazione relativa al numero di spettanze residue da programmare.
La giornata del sabato viene considerata non lavorativa agli effetti delle ferie.
I giorni festivi di cui all'art. 30 non sono computabili come giornate di ferie.
Il periodo di fruizione individuale delle ferie dell'anno viene programmato di comune accordo, contemperando le esigenze produttive e di servizio delle singole unità, con gli interessi dei lavoratori al fine di conciliare il tempo di lavoro e la vita privata.
A livello aziendale, le parti potranno verificare l'andamento delle ferie per individuare particolari iniziative tese a consentirne la fruizione collettiva nei termini contrattuali. Al riguardo, le parti convengono di istituire un processo di confronto sindacale che prevede tempi e interlocuzioni certi. Tale confronto dovrà esaurirsi entro 25 giorni che decorreranno dalla data individuata per il primo incontro tra le parti. Decorso tale termine, le parti saranno libere di assumere le iniziative più opportune.
Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e, su richiesta del lavoratore, almeno due settimane saranno consecutive.
Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sarà corrisposta una indennità sostitutiva commisurata a tante quote giornaliere (ventunesimi) della retribuzione quante sono le giornate di ferie non fruite.
Le frazioni di dodicesimo pari o superiori a mezzo mese vanno considerate come mese intero, quelle inferiori vanno trascurate.
Gli eventuali periodi di assenza per malattia o infortunio vengono considerati utili ai fini della maturazione delle ferie nel limite dei primi sei mesi.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva le ferie stesse.
In caso di interruzione delle ferie per malattia è obbligatorio presentare regolare certificazione medica.
Il periodo di ferie non può coincidere con quello di preavviso.
È consentita la cessione a titolo gratuito delle ferie e dei riposi maturati da parte di ogni lavoratore, fermo restando i diritti di cui al D. Lgs. n. 66/2003 ai colleghi dipendenti dallo stesso datore di lavoro al fine di consentire loro di assistere i figli minori, che per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, previo consenso dei lavoratori interessati e nella misura e secondo le modalità concordate con l'azienda.
Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.) Accr 16-04-2025
Importi mensili dell'Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.) validi per i trattamenti economici minimi del CCNL
|
LIV. |
SCALA PARAM. |
EDR 01-03-25 |
EDR 01-01-26 |
|
1 |
180,85 |
46,91 |
56,57 |
|
2 |
163,79 |
42,48 |
51,23 |
|
3 |
148,33 |
38,47 |
46,40 |
|
4 |
131,08 |
34,00 |
41,00 |
|
5 |
114,95 |
29,82 |
35,95 |
|
6 |
100,00 |
25,94 |
31,28 |
Restano salvi i meccanismi previsti al punto 2 del presente articolo.
Minimi retributivi Accr 16-04-2025
Le Parti, in considerazione di quanto stabilito dall'accordo del 31-07-2024, condividono di allocare i 134,00€ dello scostamento inflativo 2022-2023 secondo le seguenti modalità:
- 100,00 € sui Minimi da gennaio 2025
- 34,00 € su EDR da marzo 2025
Relativamente al solo ricalcolo delle quote variabili legate alla retroattività dei 100,00 €, le Parti concordano che per le difficoltà amministrative correlate le aziende avranno tempo fino al 31-12-2025 per la corresponsione di tali importi.
Gli adeguamenti, secondo le decorrenze indicate per il triennio di vigenza 2025-2027, saranno erogati con effetto dalla prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva sulla presente ipotesi di accordo:
30,00 € da dicembre 2025
20,00 € da gennaio 2026
7,00 € da gennaio 2026 sull'EDR
55,00 € da luglio 202665,00 € da luglio 2027
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO
|
01-01-2025 |
01-12-2025 |
01-01-2026 |
01-07-2026 |
01-07-2027 |
||||
|
Livello |
C.R.E.A. |
Par. |
Minimi |
C.R.E.A. |
Minimi |
Minimi |
Minimi |
Minimi |
|
|
|
|||||||
|
1 |
5 |
180,85 |
3527,35 |
453,26 |
3568,74 |
3596,33 |
3672,22 |
3761,90 |
|
4 |
362,61 |
|||||||
|
3 |
271,96 |
|||||||
|
2 |
181,31 |
|||||||
|
1 |
90,65 |
|||||||
|
2 |
4 |
163,79 |
3194,54 |
271,97 |
3232,03 |
3257,02 |
3325,75 |
3406,97 |
|
3 |
203,98 |
|||||||
|
2 |
135,98 |
|||||||
|
1 |
67,99 |
|||||||
|
3 |
4 |
148,33 |
2893,05 |
243,72 |
2927,00 |
2949,63 |
3011,87 |
3085,42 |
|
3 |
182,79 |
|||||||
|
2 |
121,86 |
|||||||
|
1 |
60,93 |
|||||||
|
4 |
4 |
131,08 |
2556,61 |
213,57 |
2586,61 |
2606,61 |
2661,61 |
2726,61 |
|
3 |
160,18 |
|||||||
|
2 |
106,79 |
|||||||
|
1 |
53,39 |
|||||||
|
5 |
4 |
114,95 |
2242,00 |
181,33 |
2268,31 |
2285,85 |
2334,08 |
2391,09 |
|
3 |
136 |
|||||||
|
2 |
90,66 |
|||||||
|
1 |
45,33 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
6 |
0 |
100 |
1950,43 |
0 |
1973,32 |
1988,57 |
2030,53 |
2080,12 |
valore punto al quale viene rinnovato il presente CCNL è di 29,54 e prevede una rivalutazione di nel periodo di vigenza contrattuale.
Per il settore ingegneria e costruzioni, limitatamente ai primi 3 anni, l'ammontare del minimo di categoria e del livello di C.R.E.A. per i lavoratori assunti nelle categorie 6, 5, 4, sarà pari all'85,5% dei valori previsti. Data la natura dell'attività e le caratteristiche professionali dei lavoratori ai quali può essere applicata tale previsione, si esclude la possibilità della applicabilità di questa regolamentazione eccezionale al contratto di apprendistato.
Con decorrenza 1 luglio 2023 si procederà, come da tabella, al riallineamento delle retribuzioni tabellari tra il settore industria gas e il settore energia e petrolio, come già previsto nel precedente rinnovo.