(vigenza contrattuale 01-01-2025/ 31-12-2027)
Sfera di applicazione del ccnl
Disciplina i lavoratori addetti al settore elettrico.
Previdenza Complementare Accr 11-02-2025
Le Parti riconoscono il valore della previdenza complementare come pilastro fondamentale per il futuro trattamento pensionistico dei lavoratori e operano affinché sia sempre più diffusa all’interno del settore ed estesa a tutti i lavoratori con particolare riferimento al personale neoassunto. A tal fine le Parti congiuntamente attiveranno, sia a livello settoriale che aziendale, una campagna informativa e promozionale con il coinvolgimento dei Fondi operanti nel settore per favorire la consapevolezza dei dipendenti ancora non iscritti sui vantaggi derivanti dall'iscrizione alla previdenza complementare. A tale riguardo le Parti esprimono il loro sostegno ad un intervento normativo atto a prevedere, per tutti i lavoratori in servizio ancora non iscritti, un nuovo periodo di silenzio-assenso di 6 mesi per scegliere la destinazione del proprio T.F.R..
Le Parti si impegnano a promuovere le necessarie iniziative nei confronti delle altre Fonti istitutive degli attuali Fondi operanti nel settore, Fopen e Pegaso, anche in relazione alle novità introdotte per i fondi pensione con il D.Lgs. 13.12.2018, n. 147 (recante “Attuazione della Direttiva UE 2016/2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14.12.2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli Enti pensionistici aziendali o professionali”) in merito all’eventualità di realizzazione di future sinergie tra detti Fondi.
Con riguardo agli attuali Fondi operanti nel settore Elettrico, Fopen e Pegaso, le Parti confermano che, fatti salvi gli obblighi derivanti dall’adesione alle Fonti istitutive e dagli specifici accordi sindacali previsti dagli Statuti dei suddetti Fondi, le aziende che applicano il presente C.C.N.L. sono tenute ad iscriversi ad uno dei predetti Fondi di riferimento al fine di consentire ai propri dipendenti di beneficiare dei vantaggi della previdenza complementare negoziale.
Contribuzione:
1. È prevista una aliquota di contribuzione ordinaria minima pari all’1,21% a carico azienda ed 1,21% a carico dipendenti, calcolata sulla retribuzione utile ai fini del T.F.R.. A tal fine le Aziende e le Organizzazioni Sindacali, in quanto Fonti istitutive dei Fondi presenti nel settore (Fopen e Pegaso), si faranno reciprocamente parte attiva affinché tale possibilità venga recepita dagli Statuti dei Fondi citati e vengano individuate le modalità più opportune per agevolare l'iscrizione delle Aziende e dei lavoratori. L'obbligo contributivo di cui ai commi precedenti è assunto dalle Aziende solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono ai Fondi summenzionati.
Le Aziende versano un contributo aggiuntivo a carico del solo datore di lavoro di euro [11] 14 euro mensili per 14 mensilità ai predetti Fondi.
Ai sensi de] Protocollo sul trattamento economico allegato all’art. 38 C.C.N.L. 11.2.2025 a decorrere dall’1.1.2026 le aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore un ulteriore importo aggiuntivo in misura fissa nari a euro 3 per ogni mensilità e pari a euro 4 per ogni mensilità a partire dall’1.1.2027.
Le Parti, in relazione all’evoluzione del sistema previdenziale pubblico obbligatorio, che implica in prospettiva una contrazione dei relativi trattamenti pensionistici con abbassamento del tasso di sostituzione rispetto al trattamento retributivo, condividono di introdurre nuove misure periodiche di sostegno previdenziale a favore del personale neo assunto al fine di favorire l’iscrizione alla previdenza complementare e costituire una dotazione aggiuntiva che incrementa costantemente la posizione contributiva individuale.
Ai lavoratori assunti successivamente alla data di applicazione dell’Area Contrattuale all’Azienda, sempreché iscritti ai Fondi operanti nel settore, verrà versato direttamente al Fondo Pensione, a decorrere dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni anno di anzianità per un massimo di dieci aumenti, un importo il cui ammontare è definito per ciascuna categoria di inquadramento, alla tabella in calce riportata.
Le misure periodiche di sostegno previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’anno di anzianità.
Ai lavoratori assunti successivamente alla data di applicazione dell’Area Contrattuale, che non hanno esercitato la scelta, anche tacita, verso la previdenza complementare e che non hanno richiesto il riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità biennali entro i primi sei mesi dall’assunzione cosi come previsto all’art. 39 comma 5 della presente Appendice al C.C.N.L., verrà versato direttamente ai Fondi Pensione operanti nel settore, con decorrenza dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni anno di anzianità, per un massimo di dieci aumenti, un importo a titolo di misura periodica di sostegno al sistema di previdenza complementare, il cui ammontare è definito per ciascuna categoria di inquadramento nella tabella in calce riportata. Per tali lavoratori, il versamento di tale contributo mensile da parte del datore di lavoro determinerà l’iscrizione automatica al Fondo pensione. Per i lavoratori già assunti ante 2025, con i requisiti sopra indicati, l’accredito delle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare avverrà entro il 31.12.2025.
Gli importi di dette misure periodiche di sostegno previdenziale verranno esclusivamente attribuite in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria. Tali importi non soggetti a rivalutazione sono corrisposti per 14 mensilità annue e non sono computati ad alcun effetto e non costituiscono base di calcolo ai fini retributivi a corresponsione indiretta o differita, ivi compreso il T.F.R..
Importi delle misure periodiche di sostegno previdenziale
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Inquadramento |
Importo Euro |
|
Q |
19,87 |
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I |
19,39 |
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II |
17,81 |
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III |
17,12 |
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IV |
16,12 |
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V |
15,84 |
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VI |
15,39 |
Informativa ai neoassunti: Le Parti si impegnano a promuovere a livello aziendale l’attivazione di modalità informative nei confronti dei neo assunti - entro i sei mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta di destinazione del T.F.R. - sui vantaggi derivanti dall’iscrizione alla previdenza complementare e sulla possibilità di esercitare, entro tale periodo, l’opzione di cui all’art. 39 (“aumenti periodici di anzianità), comma 5, C.C.N.L..