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DIRIGENTI (INDUSTRIA)

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DIRIGENTI (INDUSTRIA)

Minimi retributivi


giovedì, 01 gennaio 2026
Minimi retributivi

(vigenza contrattuale 1-01-2025/31-12-2027)

 

Sfera di applicazione del ccnl

Si applica su tutto il territorio nazionale per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

 

Minimi retributivi Accr 13-11-2024

Il “trattamento minimo complessivo di garanzia”, come stabilito al successivo comma 2, è il parametro retributivo annuo lordo con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo così come definito al successivo comma 3, complessivamente riconosciuto al dirigente.

Il “trattamento minimo complessivo di garanzia” è determinato in ragione d’anno e sarà assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre di ogni anno. A valere dall’anno 2025 il “trattamento minimo complessivo di garanzia”, da assumere come parametro al 31 dicembre, è elevato a 80.000 euro e a 85.000 euro dall’anno 2026.

Ai fini del confronto tra il “trattamento minimo complessivo di garanzia” e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al Dirigente si prendono in considerazione:

- il minimo contrattuale comprensivo dell’importo ex meccanismo di variazione automatica;

- l’importo ex elemento di maggiorazione;

- gli aumenti di anzianità;

- i superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam nonché tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, ad eccezione dei compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (management by objective) concordati individualmente e/o collettivamente, delle gratifiche una tantum, nonché dell’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili. Esclusivamente per il personale dirigente impegnato in attività direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivi o individuali, a compensi di natura variabile, denominati “Piani Vendita” di durata annuale o semestrale con anticipazioni corrisposte su base mensile, ai fini del confronto di cui al presente comma verranno prese in considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei medesimi Piani Vendita.

Il confronto fra il trattamento economico annuo lordo, come definito al precedente comma 3, riconosciuto al dirigente ed il “trattamento minimo complessivo di garanzia”, deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno. Eventuali differenze saranno attribuite al dirigente fino a concorrenza con il livello di trattamento minimo complessivo di garanzia, attraverso la corresponsione di un importo una tantum da erogare a titolo di “adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia”, con la retribuzione afferente il mese di dicembre. Tale importo sarà considerato utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Inoltre, a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo, il trattamento economico annuo del dirigente, suddiviso per il numero delle mensilità normalmente spettanti, sarà incrementato dell'importo mensile necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del trattamento minimo complessivo di garanzia.

Per i dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d’anno, il trattamento minimo complessivo di garanzia spettante nell’anno di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell’anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, con corresponsione, se dovuto, del relativo importo una tantum utile, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

Il trattamento economico annuo lordo complessivamente spettante al dirigente, continuerà ad essere erogato in tredici mensilità ovvero nel maggior numero di mensilità aziendalmente previsto. A far data dall’1.1.2005, le voci che compongono la retribuzione continueranno ad avere le attuali descrizioni tranne quelle riferite a:

- minimo contrattuale comprensivo del meccanismo di variazione automatica;

- ex elemento di maggiorazione;

- aumenti di anzianità;

- superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam, che saranno riunite in un’unica voce denominata “trattamento economico individuale”. Per i dirigenti assunti o promossi nella qualifica successivamente alla data di sottoscrizione del C.C.N.L. 2004 - 2008, il “trattamento economico individuale” sarà pari alla differenza tra il trattamento complessivo lordo riconosciuto al dirigente e gli elementi di natura economica eventualmente corrisposti, anche in natura, in forma continuativa o no.

Ogni eventuale controversia individuale, plurima o collettiva relativa all’interpretazione della presente Parte Seconda - Trattamento minimo complessivo di garanzia, sarà esaminata direttamente fra le parti stipulanti il presente C.C.N.L. nel corso di apposite riunioni che avranno luogo su richiesta di una delle parti e secondo procedure da definire.

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