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DIRIGENTI (COMMERCIO)

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Contratti collettivi / CCNL
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DIRIGENTI (COMMERCIO)

Previdenza Integrativa Individuale (Associazione Antonio Pastore) Malattia e infortunio Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti, politiche attive e outplacement (Cfmt) Gravi patologie Aumenti sulla retribuzione di fatto Minimi retributivi Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari (Cfmt) Previdenza complementare (Fondo Mario Negri) Risoluzione del rapporto di lavoro


giovedì, 01 gennaio 2026
Previdenza Integrativa Individuale (Associazione Antonio Pastore) Malattia e infortunio Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti, politiche attive e outplacement (Cfmt) Gravi patologie Aumenti sulla retribuzione di fatto Minimi retributivi Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari (Cfmt) Previdenza complementare (Fondo Mario Negri) Risoluzione del rapporto di lavoro

(vigenza contrattuale  01-01-2026/ 31-12-2028)

 

Sfera di applicazione del ccnl

Disciplina i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, che avrà piena vigenza a seguito dell'approvazione da parte degli Organismi Direttivi delle parti contraenti.

 

Previdenza Integrativa Individuale (Associazione Antonio Pastore) Accr 5-11-2025

A decorrere dall’1.1.2022, è inserita nella Convenzione Pastore la copertura contrattuale “Infortuni”, ai sensi dell’art. 18, comma 8 del presente C.C.N.L.. Il relativo premio è inserito nel contributo annuo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore ed è pari ad euro 287,00 per l’anno 2022, con la conseguenza che, ferma restando la trattenuta a carico del dirigente di cui al comma 3, il contributo dovuto per ciascun dirigente ordinario verrà rideterminato in complessivi euro 5.048,26 annui. A decorrere dall’1.1.2023, il premio è fissato nella misura di euro 410,00 annui per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario, ferma restando la trattenuta a carico del dirigente di cui al comma 3, sarà, a regime, pari ad euro 5.171,26 annui. A partire dal periodo contributivo relativo al quarto trimestre 2025 - per il pagamento del quale è prevista la scadenza del 10.1.2026 - il premio è fissato nella misura di euro 560,00 annui per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario, ferma restando la trattenuta a carico del dirigente di cui al comma 3, sarà, a regime, pari ad euro 5.321,26 annui.

 

Malattia e infortunio Accr 5-11-2025

Il datore di lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri, nelle modalità definite nei Contratti di assicurazione stipulati dall’Associazione Pastore, previsti dall’art. 28 comma 2, quanto segue:

a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;

b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio, una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.

7 bis. A decorrere dall’1.1.2026, con riferimento alla tutela assicurativa di cui al punto b) del comma 7 del presente articolo viene fissato un limite minimo di invalidità pari al 3% ed una franchigia di tre punti percentuali per le invalidità superiori al 3% e fino al 10%, nel caso in cui esse derivino da infortunio extraprofessionale.

 

Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti, politiche attive e outplacement (Cfmt) Accr 5-11-2025

La copertura degli oneri derivanti dall’attuazione di quanto fissato dal presente articolo viene finanziata, a decorrere dall’1.7.1992, mediante contributi annui, pari a euro 129,12 a carico del datore di lavoro e pari a euro 129,12 a carico del Dirigente, trattenuti dal datore di lavoro sulla retribuzione. Con decorrenza 1.10.2021 il contributo annuo sarà pari a euro 290,00 a carico del datore di lavoro e a euro 130,00 a carico del Dirigente. Gli importi sono comprensivi della quota di contributo di adesione contrattuale e per l’espletamento delle funzioni aggiuntive attribuite al Cfmt in materia di servizi di welfare e politiche attive. Per le sole annualità 2024 e 2025, il contributo annuo è incrementato di euro 50,00, di cui euro 25,00 a carico del datore di lavoro e euro 25,00 a carico del Dirigente. Per effetto di tale incremento, con decorrenza 1.1.2024 e 1.1.2025, il contributo annuo sarà pari a euro 315,00 a carico del datore di lavoro e a euro 155,00 a carico del Dirigente. Per le annualità 2026, 2027 e 2028 l’incremento del contributo annuo sarà, invece, pari ad euro 36,00, di cui euro 18,00 a carico del datore di lavoro ed euro 18,00 a carico del Dirigente. Conseguentemente, con decorrenza 1.1.2026 e fino al 31.12.2028, il contributo annuo sarà pari a euro 308,00 a carico del datore di lavoro e a euro 148,00 a carico del Dirigente.

 

Gravi patologie Accr 5-11-2025

A decorrere dall’1.1.2026, per i dirigenti che, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 106/2025, usufruiscono del congedo non retribuito fino ad un massimo di 24 mesi, continuativi o frazionati, a causa dell’insorgere di malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari ad almeno il 74%, è dovuta, a totale carico del datore e per l’intero periodo di fruizione del congedo, la contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fasdac.

 

Aumenti sulla retribuzione di fatto Accr 5-11-2025

Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro:

a) 320,00 mensili dal 1° gennaio 2026;

b) 260,00 mensili dal 1° gennaio 2027;

c) 220,00 mensili dal 1° gennaio 2028.

 

Minimi retributivi Accr 5-11-2025

Per effetto degli aumenti retributivi di cui al precedente art. 2, il minimo contrattuale mensile fissato in euro 4.340,00 a decorrere dall’1.7.2025, sarà incrementato secondo le decorrenze di cui art. 2, comprendendo gli aumenti retributivi ivi indicati. Pertanto:

- a decorrere dall’1.1.2026 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 4.660,00;

- a decorrere dall’1.1.2027 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 4.920,00;

- a decorrere dall’1.1.2028 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 5.140,00.

2. Gli incrementi del minimo contrattuale mensile non possono essere computati in riduzione o a compensazione di trattamenti individuali già in essere, con la sola eccezione delle somme erogate, successivamente al 31.7.2025, a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali o espressamente concesse al fine di garantire il recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni.

 

Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari (Cfmt) Accr 5-11-2025

Per il triennio 2026-2028, verrà quindi riconosciuto dalle aziende un credito welfare contrattuale di un valore minimo pari a 1.500,00 euro annui, secondo i criteri indicati ai commi 4 e 5 dell’art. 23 medesimo.

Nel caso in cui un dirigente, a fine 2025, non abbia speso tutto o parte del contributo welfare previsto dal C.C.N.L. del 12.4.2023, potrà scegliere se rinviare il credito all’anno successivo oppure destinarlo al Fondo Mario Negri. In caso di mancata comunicazione in merito alla destinazione dell’importo welfare residuo al 31.12.2025, lo stesso verrà riaccreditato nel 2026. Analogo trattamento sarà riservato ai crediti welfare non fruiti con riferimento agli anni 2026, 2027 e 2028.

Le Parti si impegnano ad arricchire progressivamente l’offerta della Piattaforma Welfare del Cfmt, con particolare attenzione all’integrazione e al potenziamento degli strumenti di welfare, indirizzando la ricerca ai servizi relativi alla previdenza complementare, alla tutela sanitaria, all’istruzione e alle formule di assistenza personale e familiare, al fine di garantire al dirigente il più ampio sostegno possibile sia nella sfera professionale sia in quella privata.

 

Previdenza complementare (Fondo Mario Negri) Accr 5-11-2025

le Parti concordano una variazione del 2% del contributo integrativo a carico del datore di lavoro di cui all‘art. 27, comma 6, del vigente C.C.N.L.. Conseguentemente, a decorrere dall’1.1.2026, l'aliquota di computo del contributo integrativo passa dall’attuale 2,47% al 2,52% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 dello stesso art. 27; a decorrere dall’1.1.2027, al 2,57% ed infine, a decorrere dall’1.1.2028, al 2,62%.

A decorrere dall’1.1.2026, il comma 5 dell’art. 27 del vigente C.C.N.L. è modificato come segue: Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro, pari al 12,86% a decorrere dall’1.10.2021, e del contributo a carico del dirigente, pari all’1%, elevato al 2% a decorrere dall’1.1.2026, calcolati sulla retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8”.

 

Risoluzione del rapporto di lavoro Accr 5-11-2025

A decorrere dal 1° gennaio 2026, indicazioni delle Parti in merito alle tipologie di cessazione da cui deriva l’obbligo di versamento del contributo di 2.000 euro al CFMT

Il 16 giugno 2021 Confcommercio e Manageritalia hanno sottoscritto un accordo di proroga con modificazioni del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Tra le altre cose, per finanziare efficacemente le politiche attive per la ricollocazione dei dirigenti, a decorrere dal 1° luglio 2021, è stata prevista l’erogazione al CFMT di un importo pari a 2.500 euro, ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026, a carico del datore di lavoro, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche seguita da accordo transattivo o da conciliazione, fatta eccezione delle ipotesi di:

- cessazione per giusta causa;

- licenziamento per ragioni disciplinari;

- dimissioni volontarie.

In un successivo confronto tra le Organizzazioni firmatarie e gli Enti coinvolti, sono state anche individuate le causali di cessazione ed i relativi codici per i quali il suddetto contributo doveva deve essere richiesto, riepilogati nella seguente tabella:

CODICE CESSAZIONE

DESCRIZIONE

FAT

Fine attività azienda, se c'è un licenziamento

LIC

Licenziamento

LIP

Licenziamento per mancato superamento periodo di prova

RICL

Risoluzione consensuale [a seguito licenziamento] per dirigenti che non hanno compiuto i 64 anni di età.

Il CCNL ha assegnato, anche se in via transitoria, al Fondo Mario Negri la funzione di Ente esattore dei contributi di competenza del CFMT e tale ruolo deve intendersi riferito ai contributi indicati ai commi 5 e 8 dell’articolo 22.

Ricordiamo che il dirigente cessato matura il diritto contrattuale ad un servizio definito con la collaborazione del CFMT e con l’aiuto di XLABOR al momento della cessazione del

rapporto. In queste fattispecie la tempestività dell’attività di supporto è condizione principale per fornire al dirigente un iniziale orientamento. Per tale motivo dovremo insieme costruire una procedura atta ad informare il CFMT dell’avvenuta cessazione nel

minor tempo possibile, coinvolgendo il Fasdac, oggi preposto dal SUID alla certificazione delle cessazioni onde trovare la modalità più efficiente per veicolare l’informazione.

Tutto ciò considerato auspichiamo si adottino comunque procedure per la esazione contributiva le più tempestive possibili.

Comprendiamo altresì che potrebbero esserci delle aziende che chiedano informazioni sugli obblighi conseguenti agli accordi fra le Parti. Crediamo sia indispensabile chiarire quanto il contributo sia una cogenza originata dal CCNL e pertanto esigibile dall’Ente esattore. Le Parti si impegneranno ad individuare una procedura funzionale e soprattutto economica per recuperare i crediti vantati con le aziende inadempienti.

Saranno infine le nostre strutture, in particolare la Direzione Politiche del Lavoro e Welfare di Confcommercio e l’Ufficio Sindacale di Manageritalia, a supportare gli uffici del Fondo Mario Negri per le informazioni da dare alle aziende più resistenti.

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