(vigenza contrattuale 01-01-2019/ 31-12-2022)
Sfera di applicazione del ccnl
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica esemplificativamente ai Dipendenti degli Studi e delle Società che operano, in qualsiasi forma, nei settori o attività sotto indicati:
A. Studi Professionali:
1) Amministratori Condominiali;
2) Amministratori di proprietà immobiliari;
3) Transazioni immobiliari.
B. Società di Servizi integrati alla Proprietà Immobiliare.
Aziende di Manutenzioni idrauliche, elettriche, del verde, tinteggiature, coibentazioni, sigillature, ripristini edili ecc.
C. Associazioni di categoria e/o Associazioni datoriali dei settori riconducibili alle attività di cui ai punti A e B che precedono.
D. Ogni altra Associazione che presti attività prevalente agli Studi professionali o alle Società di servizi alla Proprietà immobiliare, nonché ai condomini amministrati e/o ai loro condòmini.
Art. 168 - Classificazione dimensionale degli Studi o delle Società
Ambito di applicazione
Numero di Dipendenti
Fino a 3
Da 4 a 9
Da 10 a 25
Oltre 25
A. Studi Professionali
Piccolo
Medio
Grande
-
B. Società di Servizi integrati alla Proprietà Immobiliare
Micro
Piccolo
Medio
Grande
C. Associazioni di categoria e/o associazioni datoriali dei settori riconducibili alle attività di cui ai punti A. e B. che precedono
Micro
Piccolo
Medio
Grande
D. Altre Associazioni che prestino attività prevalente agli Studi professionali e alle Società di servizi alla proprietà immobiliare, nonché ai condomini amministrati e/o ai loro condòmini
Micro
Piccolo
Medio
Grande
Il numero di Dipendenti è inteso come media del personale coordinato in forza nell’anno precedente:
● il personale con orario a tempo parziale, gli stagionali o il personale assunto a tempo determinato, dovranno essere computati pro-quota;
● gli Apprendisti saranno inclusi conformemente all’Indice di prestazione.
Nel caso di più attività nel medesimo Studio o Società, ai fini dell’inquadramento i limiti dimensionali saranno dati dal totale di tutti i dipendenti gestiti.
Indennità di Vacanza Contrattuale Ccnl 16.07.2022
Le Parti si danno atto che, in caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del C.C.N.L. dovrà essere corrisposta ai Lavoratori dipendenti un’indennità retributiva provvisoria denominata “Indennità di Vacanza Contrattuale” calcolata nel seguente modo:
Fatto uguale a 100 l'indice nazionale Ipca, al netto degli energetici importati, al primo giorno del mese successivo alla decorrenza del C.C.N.L. (Indice 1), rilevato lo stesso indice alla fine del mese della data di scadenza del C.C.N.L. (Indice 2), l'indennità di Vacanza Contrattuale sarà pari al prodotto della Componente Parametrica moltiplicata per il 70% (settanta per cento) della differenza, espressa in centesimi, tra l'Indice 1 e l'Indice 2.
Dall'importo risultante, saranno dedotti gli importi eventualmente già riconosciuti nel corso di vigenza del C.C.N.L. a titolo di “Adeguamento Ipca”.
Le Parti Contrattuali, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del C.C.N.L., predisporranno le Indennità mensili di Vacanza Contrattuale per ciascun livello d’inquadramento, applicando i criteri che precedono.
Dal primo giorno del mese di decorrenza della Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile prevista dal nuovo C.C.N.L., l'indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta.
In sede di rinnovo del C.C.N.L. potrà essere definita, normalmente tramite erogazione Una Tantum, la compensazione di eventuali differenze retributive per il periodo di vacanza contrattuale.
Inoltre, prima di ciascun rinnovo, le Parti valuteranno l’entità del recupero degli scostamenti dell’indice Ipca, depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, in funzione della situazione socio economica di settore, conciliando le primarie esigenze di salvaguardia e di espansione dei posti di lavoro con la tutela del potere d’acquisto delle retribuzioni.