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Edili (PICCOLA INDUSTRIA CONFAPI)

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Edili (PICCOLA INDUSTRIA CONFAPI)

Trasferta - Denuncia unica edile (D.U.E.)


mercoledì, 01 ottobre 2025
Trasferta - Denuncia unica edile (D.U.E.)

Sfera di applicazione del ccnl

Si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese dell’edilizia Piccola Industria (Confapi).

Trasferta Acc 15-07-2025

Dall’1.10.2025, contestualmente all'introduzione della nuova denuncia unica e per i cantieri avviati successivamente a tale data, al dipendente in "trasferta" si applicherà la seguente disciplina, che si intende sostitutiva di quella definita dal precedente art. 21 C.C.N.L. EdiliziaPmi Confapi Aniem.

- Rimangono salvi i commi da 1 a 7 della lett. A) dell'art. 21 C.C.N.L. Edilizia Pmi Confapi Aniem sinora in vigore, incluso il principio per cui all'operaio in "trasferta" continua ad applicarsi il Contratto Integrativo del territorio di provenienza e il principio della eventuale integrazione retributiva da corrispondere a titolo di "indennità territoriale temporanea", nonché le "Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario" di cui alla lett. B) dell'art. 21 del C.C.N.L. Edilizia Pmi Confapi Aniem.

- Dalla medesima data dell’1.10.2025, sono altresì abrogati gli ultimi commi dell'art. 21 C.C.N.L. (introdotti con il rinnovo del 2014), relativi alla disciplina della "Trasferta regionale" e della successiva trasferta nazionale.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in vigore - nazionale, territoriale e commissariale, ivi compreso quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del D.L. n. 189/2016 per i lavori di ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 - la seguente disciplina troverà applicazione in tutto il territorio nazionale e sostituirà, a decorrere dalla predetta data dell’1.10.2025, tutti gli Accordi Territoriali in materia di trasferta regionale.

Principio del "cantiere in trasferta":

- la nuova disciplina troverà applicazione nel caso in cui un operaio sia comandato a svolgere attività presso un cantiere iscritto nel territorio di competenza di un'Edilcassa/Cassa Edile diversa rispetto a quella di iscrizione ed a decorrere dal primo giorno del quarto mese di trasferta;

- dalla medesima data o, se successiva, dalla data di effettivo inizio della trasferta, la stessa disciplina si applicherà a tutti gli altri operai inviati in "trasferta" presso il medesimo cantiere per almeno un intero periodo di paga mensile.

La Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza resta l'unica referente per l'impresa:

- l'impresa, per gli operai in "trasferta" e per tutta la durata della stessa, continuerà a compiere tutti gli adempimenti previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale presso la Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza, a cui competono gli adempimenti nei confronti della Edilcassa/Cassa Edile del luogo dei lavori.

- Le prestazioni a favore dell'impresa saranno erogate dalla Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza.

L'operaio rimane iscritto alla Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza:

- A prescindere dalla durata della "trasferta", l'operaio resta iscritto alla Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza ed al rapporto rimarrà applicato il Contratto Integrativo Territoriale in vigore nel territorio di provenienza anche per la definizione del regime contributivo.

- Le prestazioni a favore del lavoratore saranno pertanto erogate da quest'ultima, considerando a tal fine le ore complessivamente lavorate, anche presso sistemi bilaterali diversi costituiti da organizzazioni comparativamente/maggiormente pi rappresentative per il settore edile.

Gli adempimenti per le imprese e per le Edilcasse/Casse Edili sono uniformati e semplificati tramite l'uso di un apposito applicativo informatico predisposto dalla Cnce (implementazione di Cnce_Edilconnect):

- tramite l'applicativo, con un unico adempimento, l'impresa comunicherà preventivamente sia alla Cassa di appartenenza che alla Cassa del luogo dei lavori l'apertura del cantiere/avvio dei lavori. Poi effettuerà le denunce mensili alla Cassa di appartenenza e, sempre tramite l'applicativo, i dati relativi al predetto cantiere saranno visualizzati automaticamente anche dalla Cassa del luogo dei lavori.

- In base alla data di invio del primo operaio in "trasferta", per i primi tre periodi di paga le contribuzioni saranno imputate, automaticamente dall'applicativo, come indicato nella colonna A della sottostante tabella.

- A decorrere dal primo giorno del quarto periodo di paga del primo operaio inviato in "trasferta", ogni versamento contributivo sarà automaticamente imputato dall'applicativo secondo la colonna B della sottostante tabella, per tutti gli operai inviati presso il medesimo cantiere per almeno un intero periodo di paga mensile. (A titolo esemplificativo, qualora il primo operaio sia inviato in "trasferta" dal 1° gennaio, il sistema imputerà le contribuzioni come indicato nella colonna A per i mesi di competenza gennaio, febbraio, marzo e come indicato nella colonna B a decorrere dalla competenza del mese di aprile o successivi, anche per gli operai inviati in "trasferta" successivamente al primo).

Contributo

Imputazione primi tre mesi (A)

Imputazione dal quarto mese (B)

Cassa Edile (2,25%): 0,75% spese gestione e quote contrattuali

CE appartenenza

CE appartenenza

Cassa Edile (2,25%): 0,45% prestazioni operai (aliquota fissata da C.C.N.L.)

0,45% CE appartenenza

0,45% CE appartenenza

Cassa Edile (2,25%): 1,05% premialità imprese (aliquota fissata da C.C.N.L.)

1,05% CE appartenenza

1,05% CE appartenenza

APE (aliquota regionale fissata da C.C.N.L., fatta salva eventuale aliquota ridotta fissata a livello territoriale)

Aliquota CE appartenenza

Aliquota CE luogo lavori

Ente Unico Formazione e Sicurezza (1%) (aliquota fissata da C.C.N.L.)

CE appartenenza: 0,40% formazione
CE luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on thè Job)

CE appartenenza: 0,40% formazione
( CE luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on the Job)

Fondo territoriale qualificazione settore (0,20%) (aliquota fissata da C.C.N.L.)

CE appartenenza

CE appartenenza

Fondo prepensionamenti (0,20%) (aliquota fissata da C.C.N.L.)

CE appartenenza

CE appartenenza

Fondo incentivo occupazione (0,10%) (aliquota fissata da C.C.N.L.)

CE appartenenza

CE appartenenza

Sanedil (0,60%) (aliquota fissata da C.C.N.L.)

CE appartenenza

CE appartenenza

R.L.S.T. (aliquota fissata da C.C.P.L., per le sole imprese che non abbiano R.L.S.)

CE appartenenza

CE luogo lavori

Eventuali contributi territoriali aggiuntivi (se previsti dal singolo C.C.P.L.)

CE appartenenza

CE appartenenza

 Al fine di evitare il determinarsi di squilibri tra i rispettivi territori, qualora dall'applicazione della presente disciplina derivi, nei rapporti tra le Edilcasse/Casse di provenienza e tutte le altre Casse territoriali, uno scostamento complessivo superiore al 5% rispetto a quanto generato dall'applicazione della trasferta (considerato a consuntivo al termine di ciascun anno edile), saranno effettuate le relative compensazioni tra le Edilcasse/Casse interessate.

Le Parti convengono che la Commissione in materia di denuncia unica edile avrà il compito di dettare le necessarie indicazioni per l'implementazione del sistema informatico, nonché di monitorare, anche successivamente all'entrata in vigore della trasferta prevista per l’1.10.2025, l'andamento dell'istituto; al fine di proporre alle Parti sociali anche eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.

Allegato testo del 15.4.2025 delle OO.SS.

Allegato testo del 15.4.2025 sulla disciplina delle Qac datoriali

Regolamentazione delle Qac di competenza datoriale

La gestione delle quote di adesione contrattuale di competenza datoriale sulla base del nuovo art. 21 C.C.N.L. (Trasferta) viene disciplinata secondo le seguenti modalità:

- per gli operai in trasferta/trasfertisti le Qact e le Qacn di competenza datoriale si continueranno a versare presso l'Edilcassa/Cassa Edile di provenienza per l'intero periodo della trasferta, con le aliquote previste dalla Edilcassa/Cassa Edile territoriale di provenienza secondo il regolamento stabilito dall'ente stesso e dagli Accordi delle Parti sociali territoriali.

Regolamentazione delle Qac di competenza sindacale

Le OO.SS. si riservano di comunicare la regolamentazione gestione deleghe sindacali e Qact entro la fine del mese di maggio p.v.

L'allegato costituisce parte integrante del presente Verbale di Accordo.

Denuncia unica edile (D.U.E.) Acc 15-07-2025

Premesso che:

- Confapi Aniem, Feneal Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil hanno rinnovato gli ultimi C.C.N.L. in una ottica di innovazione del settore e del sistema bilaterale, soprattutto delle Edilcasse, quale strumento di regolarità contributiva, rafforzandone la funzione pubblicistica;

- le Parti sociali sono interessate a una sempre maggiore regolarità e ad una maggiore trasparenza dell'intero settore e nei confronti di soggetti terzi e Pubbliche Amministrazioni;

- già nella delibera del Comitato della Bilateralità n.2/2015 era stato ripreso il principio del rispetto delle ore, che prevede che la condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore lavorate e non lavorate, non inferiore a quello contrattuale; che la somma delle ore lavorate e non lavorate non deve essere inferiore al monte ore contrattuali computato mensilmente; che il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato rispetto all'orario ordinario di lavoro e come previsto da norme di legge e di Contratto.

- i principi della delibera sopracitata sono stati più volte ripresi dalla Cnce, in particolare nelle Circ. n. 792/2021 e n. 797/2021

Le Parti sociali concordano che:

l'omogeneizzazione e la semplificazione sono gli strumenti che possono tutelare maggiormente imprese e lavoratori, rendendo più competitivo il nostro sistema bilaterale. In particolare, il modello di denuncia unica presso le Edilcasse/Casse Edili potrà ridurre in maniera significativa gli effetti negativi, a danno dei lavoratori e delle imprese regolari, derivanti dai fenomeni sempre più diffusi di evasione ed elusione contributiva e dumping contrattuale oltreché dalla mole dei contenziosi determinati dall'attività di recupero crediti.

La definizione del Modello di Denuncia Unica in edilizia è funzionale all'applicazione di quanto già previsto dal C.C.N.L. 2019, ed. F24, solo dopo aver verificato l'effettiva possibilità di compensare i debiti verso la Cassa, Edile con crediti di natura fiscale e/o previdenziale vantati dalle imprese nei confronti dell'Inps e/o dell'Agenzia delle Entrate sia nella tempistica che nell'effettivo funzionamento.

Pertanto, anche ai fini suddetti, le Parti concordano che il nuovo modello di denuncia unica presenterà, al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Edilcasse/Casse Edili, i seguenti elementi obbligatori e bloccanti:

a. Ore ordinarie: verifica su ore lavorabili nel mese, decurtate da ore assenza correttamente imputate e verificate;

b. Permessi non retribuiti: esimente bloccante limite 40 h annue;

c. Permessi retribuiti: fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. con riguardo alla tempistica della fruizione degli stessi, esimente bloccante limiti 88 h;

d. Ferie: fermo restando quanta previsto dall'art. 15 del C.C.N.L. Confapi Aniem con riguardo alla tempistica della fruizione delle stesse, esimente bloccante limite 160 h;

e. C.C.N.L. applicato;

f. Contratto Integrativo Territoriale applicato, ove sottoscritto, nell'Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza;

g. E.V.R., ove sottoscritto con Accordo nelle modalità previste dal C.C.N.L.;

h. Ore malattia - bloccante con obbligo di verifica codice certificato;

i. Trasferta: secondo la nuova formulazione dell'art. 21 del C.C.N.L. Confapi Aniem.

Tutte le esimenti si intendono riferite ad anno solare/civile.

Le Parti convengono che:

a decorrere dalla firma del presente rinnovo del C.C.N.L. viene istituita una Commissione paritetica delle Parti sociali comprensiva della rappresentanza di Confapi Aniem, composta da 12 componenti, ivi inclusi i Segretari Generali delle OO.SS., con il supporto della Cnce, della durata di sei mesi per la definizione del modello di denuncia unica che avrà, tra i suoi compiti:

- la valutazione ed elaborazione delle soluzioni tecniche per le ipotesi di cui alle lett. c) e d},

- le analisi relative all'impatto della nuova disciplina, con adeguamento da parte della Commissione Nazionale paritetica per le Edilcasse/Casse Edili del software Edilconnect;

- la contestuale presentazione agli organi competenti dell'autorizzazione al meccanismo di compensazione dei debiti e crediti fiscali e previdenziali da parte del sistema Edilcasse tramite il modello F24;

- la definizione di una anagrafica degli impiegati ai soli fini del corretto adempimento nei confronti del Sanedil e del Prevedi.

 

Tale Sistema di Denuncia Unica Edile entrerà in vigore dall’1.10.2025.

 

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