(vigenza contrattuale 1.01.2024-31.12.2027 (parte normativa) e 31.12.2025 (parte economica))
Sfera di applicazione del ccnl
Il presente Contratto si applica al personale dei servizi educativi della infanzia e socio-educativi della prima infanzia gestiti da enti morali e non profit, enti religiosi, enti del Terzo Settore, associazioni, persone giuridiche private, cooperative, le Ipab e le ex Ipab, di seguito definiti anche "enti", "gestori", "istituti", "scuole" aderenti o rappresentati dalla Fism.
Il C.C.N.L. si applica anche al personale dipendente occupato in altri servizi a valenza socio-educativa quali: centri estivi, colonie e soggiorni, ludoteche, "sezioni primavera", ecc.
Il C.C.N.L. si applica anche ai rapporti di lavoro svolti presso le sedi della Federazione Italiana Scuole Materne nonché ai Centri di Servizio e/o Enti partecipati, costituiti e promossi da Fism salvo che non sia già in atto l'applicazione di altro Contratto Nazionale di Lavoro più favorevole ai lavoratori.
Il presente C.C.N.L. tutela anche il personale dipendente da altre istituzioni socio-educative qualora l’Ente Gestore dichiari di accettarne integralmente la disciplina prevedendo ciò nel contratto individuale di lavoro.
La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Assistenza sanitaria integrativa CCNL 28.05.2025
Le Parti si danno reciprocamente atto che l'assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), fornita dai Fondi sanitari integrativi, rappresenta oggi un fondamentale strumento di protezione per i lavoratori e le lavoratrici, in un'ottica di responsabilità condivisa nella tutela della salute tra il datore di lavoro e il lavoratore.
Le Parti, pertanto, hanno inteso valorizzare la stipula del nuovo C.C.N.L. del personale della scuola paritaria attraverso l'individuazione di un Fondo di Assistenza Sanitaria. Le scuole che applicano il presente contratto aderiscono, dunque, al Fondo di assistenza sanitaria integrativa a partire dall'1.9.2025.
L'individuazione di un eventuale nuovo fondo di assistenza sanitaria potrà avvenire durante la vigenza del presente contratto e sarà efficace a partire dall’1.1.2028.
A tutti i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e a tempo determinato con contratti di durata iniziale superiore a 3 mesi, è garantito l'istituto dell'Assistenza Sanitaria Integrativa (Asi), per la cui copertura è dovuto un importo mensile di euro 7 (per 12 mensilità) per ogni lavoratore, a totale carico del datore di lavoro. Tale importo, inclusi i relativi oneri sociali, è parte integrante della retribuzione di cui agli artt. 29 e 30.
Il contributo di cui al presente articolo non costituisce, ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. f) della L. n. 153/1969 e s.m.i., reddito imponibile ed è assoggettato al solo contributo di solidarietà pari al 10%.
Resta inteso che eventuali trattamenti migliorativi potranno essere definiti attraverso la contrattazione di secondo livello.
In conformità alla struttura dell'assistenza sanitaria integrativa, è facoltà del dipendente aderente al fondo aggiungere, a proprie spese, la copertura per i familiari fiscalmente a carico e/o estendere, a proprie spese, la copertura sanitaria per moduli aggiuntivi.
Possono inoltre aderire al Fondo di Assistenza Sanitaria i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L. ed i loro familiari, per tutta la vigenza contrattuale.
Entro 30 giorni dalla stipula del presente Contratto Collettivo le parti devono aver individuato l’Organismo erogato della sanità integrativa così come sopra delineata.