(vigenza contrattuale 1.02.2025/30.06.2028)
Sfera di applicazione del ccnl
Si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese edili (Industria).
Trasferta Accr 21-02-2025
La disciplina della "trasferta” nazionale entrerà in vigore dall’1.10.2025, contestualmente all’introduzione della nuova denuncia unica, e si applicherà per i cantieri avviati successivamente a tale data.
Dalla predetta data, tale disciplina sostituirà i commi da 8 a 16 (e la successiva "dichiarazione a verbale”) della lett. A) dell’art. 21 del C.C.N.L. Industria e dell’art. 61 del C.C.N.L. Cooperazione. Restano fermi i commi da 1 a 7 della citata lett. A), incluso il principio per cui all'operaio in "trasferta” continua ad applicarsi il contratto integrativo del territorio di provenienza e il principio della eventuale integrazione retributiva da corrispondere a titolo di "indennità territoriale temporanea", nonché le "Norme per gli addetti ai lavori dell’armamento ferroviario” di cui alla lett. B) dell’art. 21 del C.C.N.L. Industria e dell’art. 61 del C.C.N.L. Cooperazione.
Dalla medesima data, sono altresì abrogati gli ultimi 5 commi dell’art. 21 del C.C.N.L. (introdotti con il rinnovo del 2014), relativi ai principi generali della trasferta regionale e della successiva "trasferta” nazionale.
La nuova disciplina della "trasferta” troverà applicazione in tutto il territorio nazionale e sostituirà, a decorrere dalla predetta data dell'1.10.2025, tutti gli Accordi territoriali in materia di trasferta regionale. Dalla stessa data, altresì, è abrogato l’Allegato 6 dell’Accordo di rinnovo del C.C.N.L. sottoscritto il 3.3.2022.
Resta salvo quanto previsto dall’art. 35, comma 3, del d.l. n. 189/2016 per i lavori di ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016.
Principio del “cantiere in trasferta”:
la nuova disciplina troverà applicazione per i cantieri nei quali sia inviato dall’impresa un operaio in "trasferta” (purché situati, ovviamente, nel territorio di competenza di un’altra Cassa Edile) con apposita disciplina delle contribuzioni tra Cassa Edile di appartenenza e Cassa Edile del luogo dei lavori, come di seguito definita, che decorrerà dal primo giorno del quarto periodo di paga del suddetto primo operaio.
Dalla medesima data, la stessa disciplina delle contribuzioni si applicherà anche per gli eventuali altri operai inviati in "trasferta" dall’impresa, successivamente al primo, nel medesimo cantiere (purché la "trasferta” relativa del singolo operaio duri per almeno un intero periodo di paga mensile).
La Cassa Edile di appartenenza resta l’unica referente per l’impresa:
l’impresa, per gli operai in "trasferta” e per tutta la durata della stessa, continuerà a compiere tutti gli adempimenti previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale presso la Cassa Edile di appartenenza, a cui competono gli adempimenti nei confronti della Cassa Edile del luogo dei lavori.
Le prestazioni a favore dell’impresa saranno erogate dalla Cassa Edile di appartenenza.
L’operaio rimane iscritto alla Cassa Edile di appartenenza:
a prescindere dalla durata della "trasferta”, l’operaio resta iscritto alla Cassa Edile di appartenenza.
Le prestazioni a favore del lavoratore, ai fini del riconoscimento delle ore, saranno pertanto erogate da quest'ultima.
Gli adempimenti per le imprese e per le Casse Edili sono uniformati e semplificati tramite l’uso di un apposito applicativo informatico predisposto dalla Cnce (implementazione di Cnce_Edilconnect):
tramite l'applicativo, con un unico adempimento, l’impresa comunicherà preventivamente sia alla Cassa di appartenenza che alla Cassa del luogo dei lavori l’apertura del cantiere/avvio dei lavori. Poi effettuerà le denunce mensili alla Cassa di appartenenza e, sempre tramite l’applicativo, i dati relativi al predetto cantiere saranno visualizzati automaticamente anche dalla Cassa del luogo dei lavori.
In base alla data di invio del primo operaio in "trasferta", per i primi tre periodi di paga le contribuzioni saranno imputate, automaticamente dall’applicativo, come indicato nella colonna A della sottostante tabella.
A decorrere dal primo giorno del quarto periodo di paga (sempre del primo operaio inviato in "trasferta”), le contribuzioni saranno imputate, automaticamente dall’applicativo, come indicato nella colonna B della sottostante tabella. Tale imputazione decorrerà dalla predetta data per le contribuzioni dovute anche per tutti gli operai inviati in "trasferta” successivamente al primo (purché la "trasferta” relativa del singolo operaio duri per almeno un intero periodo di paga mensile).
A titolo esemplificativo, qualora il primo operaio sia inviato in "trasferta” dal 15 gennaio, il sistema imputerà le contribuzioni come indicato nella colonna A per i mesi di competenza gennaio, febbraio e marzo e come indicato nella colonna B a decorrere dalla competenza del mese di aprile, anche per gli operai inviati in "trasferta” successivamente al primo.
Le contribuzioni afferenti le Casse Edili di provenienza e del luogo di lavoro del periodo di “trasferta” sono così imputate:
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Contributo |
Imputazione primi tre mesi (A) |
Imputazione dal quarto mese (B) |
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Cassa Edile (2,25%): 0,75% spese gestione e quote contrattuali |
CE appartenenza |
CE luogo lavori |
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Cassa Edile (2,25%): 0,45% prestazioni operai (aliquota fissata da C.C.N.L.) |
0,45% CE appartenenza |
0,45% CE appartenenza |
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Cassa Edile (2,25%): 1,05% premialità imprese (aliquota fissata da C.C.N.L.) |
1,05% CE appartenenza |
1,05% CE appartenenza |
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Ape (aliquota regionale fissata da C.C.N.L., fatta salva eventuale aliquota ridotta fissata a livello territoriale) |
Aliquota CE appartenenza |
Aliquota CE luogo lavori |
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Ente Unico Formazione e Sicurezza (1%) (aliquota fissata da C.C.N.L.) |
CE appartenenza: 0,40% formazione CE luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on the Job) |
CE appartenenza: 0,40% formazione CE luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on the Job) |
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Fondo territoriale qualificazione settore (0,20%) (aliquota fissata da C.C.N.L.) |
CE appartenenza |
CE appartenenza |
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Fondo prepensionamenti (0,20%) (aliquota fissata da C.C.N.L.) |
CE appartenenza |
CE appartenenza |
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Fondo incentivo occupazione (0,10%) (aliquota fissata da C.C.N.L.) |
CE appartenenza |
CE appartenenza |
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Sanedil (0,60%) (aliquota fissata da C.C.N.L.) |
CE appartenenza |
CE appartenenza |
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R.L.S.T. (aliquota fissata da C.C.P.L., per le sole imprese che non abbiano R.L.S.) |
CE appartenenza |
CE luogo lavori |
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Eventuali contributi territoriali aggiuntivi (ove previsti dal singolo C.C.P.L.) |
CE appartenenza |
CE appartenenza |
Clausola di salvaguardia
Al fine di evitare il determinarsi di squilibri fra i rispettivi territori, qualora dall’applicazione della presente disciplina derivi, nei rapporti tra le singole Casse Edili, uno scostamento superiore al 5% rispetto a quanto generato dall’applicazione della trasferta (considerato a consuntivo al termine di ciascun anno Cassa Edile), saranno effettuate le relative compensazioni tra le Casse medesime.
Le Parti convengono che la Commissione di cui all’allegato 4 in materia di denuncia unica edile avrà il compito di dettare le necessarie indicazioni per l’implementazione del sistema informatico, nonché di monitorare, anche successivamente all’entrata in vigore della trasferta prevista per l’1.10.2025, l’andamento dell’istituto, al fine di proporre alle Parti sociali anche eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.
Modello denuncia unica edilizia (D.U.E.) Accr 21-02-2025
Premesso che:
- Ance, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Feneal Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil hanno rinnovato gli ultimi C.C.N.L. in una ottica di innovazione del settore e del sistema bilaterale, soprattutto delle Casse Edili, quale strumento di regolarità contributiva, rafforzandone la funzione pubblicistica;
- le Parti sociali sono interessate a una sempre maggiore regolarità e ad una maggiore trasparenza dell'intero settore e nei confronti di soggetti terzi e Pubbliche Amministrazioni;
- già nella delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015 era stato ripreso il principio del rispetto delle ore, che prevede che la condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore lavorate e non lavorate, non inferiore a quello contrattuale; che la somma delle ore lavorate e non lavorate non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese; che il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato rispetto all'orario ordinario di lavoro e come previsto da norma di legge e contratto;
- i principi della delibera sopracitata sono stati più volte ripresi dalla Cnce, in particolare nelle Circolari n. 792/2021 e n. 797/2021;
Le Parti sociali concordano che:
l'omogeneizzazione e la semplificazione sono gli strumenti che possono tutelare maggiormente imprese e lavoratori, rendendo più competitivo il nostro sistema bilaterale. in particolare, il modello di denuncia unica presso le Casse Edili, potrà ridurre in maniera significativa gli effetti negativi, a danno dei lavoratori e delle imprese regolari, derivanti dai fenomeni sempre più diffusi di evasione ed elusione contributiva e dumping contrattuale oltreché dalla mole dei contenziosi determinati dall'attività di recupero crediti.
La definizione del Modello di Denuncia Unica in edilizia può diventare funzionale all'applicazione di quanto già previsto nell' Allegato VII del C.C.N.L. 2018, cd. F24, dopo aver verificato l'effettiva possibilità di compensare i debiti verso la Cassa Edile con crediti di natura fiscale e/o previdenziale vantati dalle imprese nei confronti dell'Inps e/o dell'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, anche ai fini suddetti, le Parti concordano che il nuovo modello di denuncia unica presenterà, al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Casse Edili, i seguenti elementi obbligatori e bloccanti:
a) Ore ordinarie: verifica su ore lavorabili nel mese, decurtate da ore assenza correttamente imputate e verificate;
b) Permessi non retribuiti: esimente bloccante limite 40 h annue;
c) Permessi retribuiti: fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. Industria e dagli artt. 46 e 46 bis del C.C.N.L. Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione degli stessi, esimente bloccante limiti 88 h;
d) Ferie: fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del C.C.N.L. Industria e dall'art. 55 del C.C.N.L. Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione delle stesse, esimente bloccante limite 160 h;
e) E.V.R.: ferma restando la non incidenza dell'EVR sui singoli istituti, ivi compreso il TFR, introduzione di un campo ("flag") relativo alla dichiarazione aziendale circa il pagamento dello stesso, se spettante in base alla normativa applicabile;
f) C.C.N.L. applicato;
g) C.I.P.L. applicato bloccante;
h) Ore malattia - bloccante con obbligo di verifica codice certificato;
i) Trasferta: secondo la nuova formulazione dell'art. 21 del C.C.N.L. Industria e dall'art. 61 del C.C.N.L. Cooperazione.
Tutte le esimenti si intendono riferite ad anno solare/civile.
Le Parti convengono che:
a decorrere dalla firma del presente rinnovo del C.C.N.L. viene istituita una Commissione paritetica delle Parti sociali, composta da 12 componenti, ivi inclusi i Segretari Generali delle Organizzazioni sindacali, con il supporto della Cnce, della durata di sei mesi per la definizione del modello di denuncia unica che avrà, tra i suoi compiti, il compito di valutare ed elaborare le soluzioni tecniche per le ipotesi di cui alle lett. c) e d), le analisi relative all'impatto della nuova disciplina, con adeguamento da parte della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili del software Edilconnect, la definizione di una anagrafica degli impiegati ai soli fini del corretto adempimento nei confronti del Sanedil e del Prevedi. Il nuovo sistema di Denuncia Unica potrà tener conto delle analisi precedentemente svolte dalla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, presentate nel documento Ipotesi Denuncia Unica l’11.4.2017.
Tale sistema di Denuncia Unica Edile entrerà in vigore a decorrere dall'1.10.2025.