(vigenza contrattuale 01-03-2024/ 28-02-2027)
Sfera di applicazione del ccnl
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore sociosanitario - assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo che:
i. svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo ed attivitàconnesse;
ii. hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento o reinserimento sociale elavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali soggetti al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
iii. svolgono attività lavorative di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale, occupando lavoratrici e lavoratori normodotati e lavoratrici e lavoratori svantaggiati in proporzioni diverse in relazione al tipo di svantaggio di cui sono portatrici o portatori i soggetti avviati al lavoro, nonché, in base alle modalità di organizzazione della produzione.
iv. Svolgono interventi, gestiscono servizi del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, del rispetto dei contenuti della normativa vigente.
Per le attività al IV punto, o per quelle riconducibili a quanto previsto dal comma b, art. 1, Legge n. 381/91, le cooperative che hanno come finalità l’inserimento lavorativo, fatto salvo quanto previsto in materia dal presente CCNL, possono applicare in alternativa il CCNL di riferimento del settore dell’attività svolta, previa verifica aziendale.
Per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative, consorzi e società consortili che hanno come finalità l'inserimento lavorativo, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi.
A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività sono le seguenti:
1. servizi educativi per la prima infanzia e servizi di continuità educativa 0/6;
2. comunità alloggio per minori;
3. centro di informazione e/o di orientamento;
4. centri di aggregazione giovanili;
5. servizi di animazione territoriali;
6. servizi educativi e di integrazione/inclusione scolastica;
7. comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti;
8. centri di accoglienza integrazione sociale
9. comunità alloggio per portatrici e portatori di handicap fisici e psichici;
10. centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici;
11. SAD e ADI;
12. centri diurni per anziane e anziani;
13. gestione di strutture protette;
14. centri antiviolenza-aiuto per donne e minori vittime di violenza:
15. attività di inserimento lavorativo e di lavoro con presenza di persone svantaggiate realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale;
16. attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenziali e residenziali;
17. gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani;
18. gestione di RSA per qualsiasi categoria di utenti;
19. gestione dei servizi sociosanitari e socioassistenziali, in funzione del progetto individuale, per qualsiasi categoria di utenti
20. baby parking.
Le Parti offriranno l’assistenza sindacale e legale necessaria alle cooperative, consorzi e società consortili che vorranno sostituire la disciplina del presente Contratto a quella derivante dall’applicazione di altri contratti collettivi.
Le Parti danno atto che, tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati o alle agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali e/o dalla U. E., vi è la integrale applicazione del CCNL nonché il rispetto della normativa in materia di lavoro.
Elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione Educatore Ccnl 26.02.2024
A seguito della definizione della figura dell’Educatore con titolo Area/Categoria di profilo D2, nella figura dell'educatore professionale socio pedagogico in possesso del titolo qualificante cosi come definito dal comma 595 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 per quanto riguarda gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, così come specificati dal Decreto Ministeriale 378 del 9 maggio 2018, pubblicato in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 65 del 2000. 17 e gli educatori professionali socio pedagogici in possesso di qualifica, così come definita dal comma 597 della legge 27 del 2017 numero 205, inquadrati al profilo D/1 a far data dal 1 gennaio 2025, avranno diritto ad un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile del valore economico di 41 €. Tale valore sarà incrementato, a partire dal 1 settembre 2025 di 41 € a far data dal 1 gennaio 2026, agli educatori di cui al presente articolo transiteranno a livello D/2 del presente contratto senza conservazione dell'elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione.
L'elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e non potrà essere conservato in ogni caso di passaggio di livello o di mansione. L'elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione dovrà apparire nel cedolino del lavoratore come indicazione “ETDR Educatore”.