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COMMERCIO (CISAL-ANPIT-CONFAZIENDA)

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COMMERCIO (CISAL-ANPIT-CONFAZIENDA)

Minimi retributivi Elemento perequativo mensile regionale Trattamento economico e lavoratore intermittente Indennità di disponibilità e lavoratore intermittente


lunedì, 01 settembre 2025
Minimi retributivi Elemento perequativo mensile regionale Trattamento economico e lavoratore intermittente Indennità di disponibilità e lavoratore intermittente

(vigenza contrattuale 1.09.2023-31.08.2026)

 

Sfera di applicazione del ccnl

Il presente ccnl  si applica al personale dipendente dei settori del commercio (Cisal-Anpit-Confazienda).

 

Minimi retributivi Ccnl 22-09-2023

 P.B.N.C.M.

Liv.

P.B.N.C.M.

Fino al 31.8.2023
(previgente C.C.N.L.)

Dall’1.9.2023

Dall’1.9.2024

Dall’1.9.2025

Dirigente

4.043,89

4.225,87

4.316,85

4.407,84

Q

2.610,76

2.728,24

2.786,99

2.845,73

A1

2.333,02

2.438,01

2.490,50

2.542,99

A2

2.077,50

2.170,99

2.217,73

2.264,48

B1

1.866,41

1.950,40

1.992,39

2.034,39

B2

1.644,22

1.718,21

1.755,20

1.792,20

C1

1.488,69

1.555,68

1.589,18

1.622,67

C2

1.366,48

1.427,97

1.458,72

1.489,46

D1

1.222,06

1.277,05

1.304,55

1.332,05

D2

1.110,96

1.160,95

1.185,95

1.210,95

 

P.B.N.C.M. per gli operatori di vendita

Liv.

P.B.N.C.M.

Dall’1.9.2023

Dall’1.9.2024

Dall’1.9.2025

Op. Vendita di 1ª Cat.

1.786,96

1.825,44

1.863,91

Op. Vendita di 2ª Cat.

1.574,23

1.608,12

1.642,02

Op. Vendita di 3ª Cat.

1.425,32

1.456,01

1.486,69

Op. Vendita di 4ª Cat.

1.142,38

1.166,97

1.191,57

 

Elemento perequativo mensile regionale Ccnl 22-09-2023

Considerato che l’Indice Regionale del costo della vita (IPCA) ha un differenziale tra Regioni superiore al 30%, a parziale recupero di tale differenziale, in conformità al Verbale del 29/08/2023, è concordato l’Elemento Perequativo Mensile Regionale, da erogare per 13 mensilità, negli importi precisati nella successiva Tabella 2).


Elemento Perequativo Mensile Regionale (Retribuzione Fissa Mensile)

Liv.

Lomb.

Liguria

Trentino AA

Lazio

Toscana

Emilia Romagna

Friuli Ven. Giulia

Dir.

273

258

258

251

244

226

211

Quadro

176

167

167

162

157

146

136

A1

158

149

149

145

141

130

122

A2

140

133

133

129

125

116

108

B1 e Op 1ª Cat.

126

119

119

116

113

104

97

B2 e Op 2ª Cat.

111

105

105

102

99

92

86

C1 e Op 3ª Cat.

101

95

95

92

90

83

78

C2 e Op 4ª Cat.

92

87

87

85

82

76

71

D1

83

78

78

76

74

68

64

D2

75

71

71

69

67

62

58

 

Retribuzione Fissa Mensile

Liv.

Umbria

Valle d’Aosta

Piemont.

Veneto

Marche

Abruzzo, Sicilia, Puglia, Campania, Sardegna, Calabria, Basilicata e Molise

Dir.

200

200

189

153

113

73

Quadro

129

129

122

99

73

47

A1

116

116

109

88

65

42

A2

103

103

97

79

58

37

B1 e Op 1ª Cat.

92

92

87

71

52

34

B2 e Op 2ª Cat.

81

81

77

62

46

30

C1 e Op 3ª Cat.

74

74

70

56

42

27

C2 e Op 4ª Cat.

68

68

64

52

38

25

D1

61

61

57

46

34

22

D2

55

55

52

42

31

20

 

La previsione dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale, oltre che rispondere al criterio dell’art. 36 della Costituzione, per la quale la retribuzione deve essere “in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”, ha anche lo scopo di favorire le assunzioni nelle aree con più basso costo della vita che, normalmente, coincidono con quelle a più basso tasso di occupazione. Tale Elemento deve essere riconosciuto ai Lavoratori nel valore previsto per la Regione sede abituale di lavoro.

Qualora l’Azienda abbia sedi di lavoro localizzate in diverse Regioni, l’Elemento sarà quello proprio della Regione ove il Lavoratore svolga abitualmente il proprio lavoro. Il Lavoratore che si trova in altra Regione per trasferta, mantenendo con essa la titolarità dell’originaria sede di lavoro, dovrà ricevere l’Elemento Perequativo Mensile Regionale della sede abituale.

Qualora vi fosse trasferimento definitivo, al Lavoratore dovrà essere riconosciuto l’Elemento Perequativo Mensile Regionale della nuova Regione, diventata sede abituale di lavoro.

 

Trattamento economico e lavoratore intermittente Ccnl 22-09-2023

Tutti i trattamenti economici previsti dal C.C.N.L. dovranno essere riconosciuti ai Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente lavorato, mediante riconoscimento della retribuzione oraria onnicomprensiva delle retribuzioni dirette e differite indicate nelle successive Tabelle, fatte salve condizioni di miglior favore, così come ogni altra voce pattuita tra le Parti “ad personam”.

Ciò premesso, si riportano sinteticamente i trattamenti da riconoscere al Lavoratore Intermittente.

1) Retribuzione nel Lavoro Intermittente

Al Lavoratore Intermittente, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere la retribuzione indicata nella riga

i) delle seguenti Tab. 1), che comprende:

- quota oraria della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale, nel valore convenzionalmente stabilito;

- quota oraria del Rateo di tredicesima mensilità e del Rateo di ferie e permessi;

- quota oraria del Preavviso contrattuale (solo in caso di Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato);

- quota oraria dell’Indennità oraria sostitutiva delle prestazioni della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C.

 

Tab. 1)c: Sintesi Retribuzione nel Lavoro Intermittente dall’1.9.2025

Descrizione

Livello D2

Livello D1

Livello C2

Livello C1

a) Quota oraria P.B.N.C.M.

6,9997

7,6997

8,6096

9,3796

b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore convenzionale)

0,4335

0,4798

0,5318

0,5838

c) Aliquota oraria I.M.C.

0,3526

0,3873

0,4335

0,4740

d) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità

0,6194

0,6816

0,7618

0,8303

e) Quota oraria Rateo di ferie

0,6194

0,6816

0,7618

0,8303

f) Quota oraria Rateo di permessi

0,1146

0,1261

0,1409

0,1536

g) Quota oraria Indennità sostitutiva (valore convenzionale) del preavviso (solo nel tempo indeterminato) (1)

0,2598

0,2858

0,3195

0,3482

h) Quota oraria sostitutiva della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C. (vedi successivo punto 3)

0,2023

0,2023

0,2023

0,2023

i) Retribuzione onnicomprensiva oraria

9,6013

10,5442

11,7612

12,8020

2) Trattamento di Fine Rapporto nel Lavoro Intermittente Anche nel Lavoro Intermittente (sia a Tempo Determinato che Indeterminato), il Trattamento di Fine Rapporto sarà calcolato sugli importi effettivamente erogati al Dipendente con carattere di stabilità, al netto di eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate agli specifici modi della prestazione, quali indennità di viaggio, indennità di cassa o le maggiorazioni contrattualmente correlate alla particolare onerosità della prestazione, quali quelle per lavoro straordinario o notturno o a turni ecc.

3) Contributi all’En.Bi.C. in caso di Lavoro Intermittente Le Parti, tenuto conto dei limiti temporali previsti per tale tipologia contrattuale, per il Lavoro Intermittente hanno concordato un minore contributo destinato alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C., in alternativa a quello previsto per la generalità dei dipendenti dal presente C.C.N.L..

Pertanto, in caso di Lavoro Intermittente dovrà essere versato il seguente contributo alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C.

 

Tab. 2): Contributo alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C. da versare tramite Mod. F24 (codice ENBC)

Descrizione

Contributo orario (*)

Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote per il funzionamento delle R.S.T. ed R.S.D..

 

Totale contributo orario dovuti all’En.Bi.C. (a totale carico del Datore)

0,0347

Considerato che le prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa e per Caso Morte/Infortunio erogate dalla “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C./Mba, al fine di essere garantite, suppongono il versamento di un contributo annuale predefinito e che nel Lavoro Intermittente manca la garanzia di una “soglia minima” della prestazione lavorativa, le Parti hanno concordato che, in tali casi, vi sia l’esonero dal versamento del contributo destinato alla “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C. e, conseguentemente, dal diritto del Lavoratore di richiedere le relative prestazioni. A ristoro, però, di tale perdita, le Parti hanno previsto il riconoscimento al Lavoratore di un’indennità “per mancate prestazioni”, pari ad euro 0,2023 per ogni ora ordinaria lavorata, già esposta nella precedente Tabella 1).

 

-----

(*) Per ogni ora di lavoro prestato dal Lavoratore.

(1) Premesso che, nel Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato, la “chiamata” del Lavoratore è nell’esclusiva facoltà dell’Azienda, in caso di licenziamento, il diritto al preavviso contrattuale potrebbe essere “annullato” dalla mancata chiamata da parte del Datore in corrispondenza del preavviso stesso. Pertanto, al fine di garantire al Lavoratore Intermittente i medesimi diritti previsti per la generalità dei lavoratori, le Parti hanno ritenuto di definire un’Indennità sostitutiva (convenzionale) del preavviso, equitativamente stabilita in giorni 10 (dieci) per ciascun anno, con aliquota oraria calcolata sulla base di 1.904 ore lavorabili per anno. Resta inteso che, in caso di licenziamento, al Lavoratore Intermittente a Tempo Indeterminato non spetterà il preavviso contrattuale previsto dal presente C.C.N.L..

 

Indennità di disponibilità e lavoratore intermittente Ccnl 22-09-2023

Qualora il Lavoratore, a richiesta o chiamata dell’Azienda, garantisca la sua prestazione lavorativa, avrà diritto di ricevere una “Indennità oraria di disponibilità”, conforme alla seguente Tabella:

Indennità oraria di disponibilità (in euro)

Periodo

Liv. D2

Liv. D1

Liv. C2

Liv. C1

Da 1.9.2025

1,6105

1,7722

1,9806

2,1587

 

Tale Indennità dovrà essere riconosciuta per ogni ora di “disponibilità alla prestazione” resa dal Lavoratore Intermittente.

Nel Contratto individuale, dovranno precisarsi le eventuali particolari norme disciplinari sull’Indennità di disponibilità.

Il Lavoratore che, per malattia o altra causa, sia nell’impossibilità di rispondere alla chiamata, salvo provata forza maggiore, dovrà informare l’Azienda tempestivamente e, comunque, non oltre 12 (dodici) ore dall’inizio dell’impedimento, precisandone la prevedibile durata.

Nel periodo in cui si verifica la temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il Lavoratore non matura il diritto alla relativa Indennità di disponibilità.

Il reiterato ed ingiustificato rifiuto di rispondere “alla chiamata” costituisce motivo di sospensione della predetta indennità.

L’Indennità di disponibilità sarà soggetta alla contribuzione previdenziale, ma sarà esclusa dal computo delle retribuzioni dovute per festività e ferie e non sarà utile nella determinazione del T.F.R.

Nei casi di Contratto di lavoro intermittente con riconoscimento dell’Indennità di disponibilità, il Lavoratore avrà diritto al Welfare Contrattuale pro quota, così come previsto per la generalità dei lavoratori.

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