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CENTRO ELABORAZIONI DATI

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Contratti collettivi / CCNL
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CENTRO ELABORAZIONI DATI

Welfare contrattuale Una tantum Indennità di funzione per i quadri (per quattordici mensilità) Minimi retributivi Ente bilaterale Indennità mensa Permessi per riduzione d'orario Preavviso di licenziamento e dimissioni Dimissioni Retribuzione - elementi distibti della retribuzione


lunedì, 01 settembre 2025
Welfare contrattuale Una tantum Indennità di funzione per i quadri (per quattordici mensilità) Minimi retributivi Ente bilaterale Indennità mensa Permessi per riduzione d'orario Preavviso di licenziamento e dimissioni Dimissioni Retribuzione - elementi distibti della retribuzione

(vigenza contrattuale 01-09-2025/31-08-2028)

 

Sfera di applicazione del ccnl

Il presente ccnl disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutti i Centri Elaborazione Dati qui di seguito elencati ed il relativo personale dipendente.

- Centri elaborazione dati contabili;

- Centri elaborazione cedolini paghe;

- Centri elaborazione data entry;

- Centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche;

- Centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato;

- Centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale (Telemarketing);

- Centri elaborazione dati per attività di mailing e publishing;

- Centri Elaborazione Dati operanti come Internet Provider;

- Centri Elaborazione Dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non forniti per conto terzi in modalità online (customer care);

- Centri Elaborazione Dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete (Call-Center);

- altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie

A decorrere dal 1° aprile 2012, il CCNL si applica:

a) ai lavoratori dipendenti delle società tra professionisti, come individuate dall'art. 10, legge n. 183/2011

b) agli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi

A decorrere dal 1° gennaio 2019, il CCNL si applica altresì ai lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nel mercato delle:

- Tecnologie dell'informazione,

- Telecomunicazioni,

- Informatica,

- Internet,

- Sicurezza Elettronica,

- Imprese esercenti attività di produzione/importazione di prodotti hardware e software,

- Progettazione e ingegnerizzazione dei sistemi,

- Consulenza e formazione;

- Domotica;

- Automazione di edifici,

- Robotica,

- Intrattenimento audiovisivo multimediale;

- Imprese esercenti attività di installazione e manutenzione di sistemi, apparati, componenti e accessori per le attività sopra elencate,

- Imprese di servizi agli utenti forniti per mezzo dei sistemi di comunicazione elettronica su qualsivoglia mezzo trasmissivo.

 

Welfare contrattuale Accr 28-07.2025

Le aziende attiveranno, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di “flexible benefits”, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo.

A decorrere dall’anno 2025, le aziende attribuiranno, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di:

- euro 180 per l’anno 2025;

- euro 180 per l’anno 2026;

- euro 180 per l’anno 2027;

da erogare entro il mese di settembre di ciascun anno di riferimento e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, sempre di ogni anno:

- con contratto a tempo indeterminato;

- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1 gennaio - 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

In caso di accordi collettivi le parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con le R.S.A. - laddove costituite - per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.

Assoced, Lait e Ugl Terziario, per le piccole e medie imprese prive di rappresentanza sindacale dei lavoratori, comunque rientranti nella sfera di applicazione del presente C.C.N.L., convengono di conferire all'ente bilaterale Ebce la specifica regolamentazione per un utilizzo diretto ed esigibile in materia di welfare da parte delle aziende e dei lavoratori ai quali viene applicato il presente C.C.N.L..

A tal uopo Ebce per il corretto utilizzo della presente normativa e per dotare le aziende ed i lavoratori di adeguate forme di sostegno tecnico per l’utilizzo del piano di welfare e di flexible benefits, procederà ad individuare, attraverso specifiche convenzioni, piattaforme gestionali per l’erogazione di beni e servizi con finalità di educazione, d'istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona o culto.

Le parti precisano altresì che i valori indicati al comma 1 della presente disciplina, sono riconosciuti un'unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.

Una tantum Accr 28-07.2025

A copertura del periodo 1.4.2025 - 31.8.2025, a tutti i lavoratori in forza alla data di decorrenza del presente Accordo, spetta la corresponsione di un importo forfettario una tantum pari a:

- euro 120,00 lordi per i Quadri di Direzione; Quadri; Primo livello e Secondo livello;

- euro 80,00 lordi per Terzo Livello S; Terzo Livello; Quarto Livello; Quinto Livello e Sesto Livello;

da erogare con la retribuzione di settembre 2025. Tale importo sarà riproporzionato per i lavoratori part-time e commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1.4.2025 - 31.8.2025 con riduzione proporzionale per i casi di aspettativa, congedo parentale, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto.

 

Indennità di funzione per i quadri (per quattordici mensilità) Accr 28-07.2025

Dall’1.9.2025

- Quadri di Direzione, Euro 287,00 (duecentottantasette/OO euro} lordi per 14 mensilità;

- Quadri Euro 250,00 (duecentocinquanta/OO euro) lordi per 14 mensilità.

Dall’1.9.2026

- Quadri di Direzione, Euro 296,00 (duecentonovantasei/OO euro) lordi per 14 mensilità;

- Quadri Euro 258,00 (duecentocinquantotto/OO euro) lordi per 14 mensilità.

Dall’1.9.2027

- Quadri di Direzione, Euro 306,00 (trecentosei/00 euro) lordi per 14 mensilità;

- Quadri Euro 266,00 (duecentosessantasei/OO euro) lordi per 14 mensilità.

 

Minimi retributivi Accr 28-07.2025

Per tutte le categorie e i livelli previsti dalla classificazione del personale del presente C.C.N.L. corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nella Tabella A allegata, che fa parte integrante del presente contratto.

Tabella A - Paga base contrattuale lorda 1.9.2025 - 31.8.2028

Liv.

Paga base lorda contrattuale all’1.9.2025

 

 

Quadri di direzione

2.969,23

 

Quadri

2.698,46

 

1

2.316,80

 

II

2.074,17

 

IIIS

1.988,66

 

III

1.861,71

 

IV

1.732,26

 

V

1.649,30

 

VI

1.392,83

 

 

Ente bilaterale Accr 28-07.2025

l fine di assicurare l'effettività dei servizi e delle tutele previste dal presente C.C.N.L. per il tramite della bilateralità, sono tenuti a contribuire al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale (Ebce) tutti i soggetti che applicano il presente contratto collettivo.

Dall'1.9.2025 la quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ebce è fissata nella misura globale di 15,00 (quindici) euro mensili per 12 (dodici) mensilità, di cui 11 (undici) euro a carico dei datori di lavoro e 4,00 (quattro) euro a carico dei lavoratori.

Il versamento è dovuto per tutte le tipologie di lavoratori subordinati ed avrà decorrenza dal mese di iscrizione. Per i lavoratori assunti a tempo parziale il versamento è dovuto comunque in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente C.C.N.L., sarà dovuta una sola iscrizione all'Ente.

La quota sarà corrisposta mensilmente, per 12 mensilità, attraverso il Mod. F/24 inserendo la voce Ebce alla “sezione Inps”.

Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere al lavoratore, a partire dal mese successivo alla stipulazione del presente C.C.N.L., un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a euro [26,00] 30,00.

Tale elemento deve essere corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L'importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.

L'Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati - Ebce non persegue fini di lucro.

Le Parti, congiuntamente ed in considerazione delle esigenze organizzative e gestionali delle imprese, convengono che, a decorrere dalla data di efficacia del presente accordo di rinnovo, la contribuzione dovuta all’Ente Bilaterale sarà ripartita su base annua in 12 mensilità, in luogo delle precedenti 14 mensilità.

 

Indennità mensa Accr 28-07.2025

Tale indennità è attribuita ai CED con più di 10 dipendenti, inclusi gli apprendisti.

L'indennità è corrisposta per dodici mensilità o pro rata in caso di frazioni utili di mese.

Non percepiscono l'indennità i lavoratori in malattia, infortunio, ferie, permesso, recupero, aspettativa, maternità, sospensione disciplinare.

Le aziende che non abbiano attivato il servizio mensa erogheranno ai dipendenti, il cui orario di lavoro preveda la pausa pranzo ovvero una prestazione lavorativa suddivisa in due parti, una indennità sostitutiva del servizio mensa, cd. "ticket restaurant" pari a 8,00 euro giornalieri, da riconoscersi anche in caso di svolgimento di lavoro in modalità di Smart-Working.

 

Permessi per riduzione d'orario Accr 28-07.2025

Sono riconosciuti permessi retribuiti a titolo di riduzione dell'orario di lavoro per un totale di 56 ore in ragione d'anno.

I permessi complessivi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno corrisposti con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Lavoratori assunti fino al 31.12.2018 in Aziende con più di 15 dipendenti:

il numero delle ore annuali di permessi rimarrà pari a 72 ore a titolo di riduzione annua dell'orario di lavoro.

 

Preavviso di licenziamento e dimissioni Accr 28-07.2025

Licenziamento

I termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, in caso di licenziamento, sono i seguenti:

a) fino a cinque anni di servizio compiuti:

 

Quadri e I Livello

60 giorni di calendario

Il e III super Livello

45 giorni di calendario

III e IV Livello

30 giorni di calendario

V e VI Livello

20 giorni di calendario

b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:

 

Quadri e I Livello

90 giorni di calendario

Il e III super Livello

60 giorni di calendario

III e IV Livello

45 giorni di calendario

V e VI Livello

30 giorni di calendario

c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:

 

Quadri e I Livello

120 giorni di calendario

Il e III S Livello

90 giorni di calendario

III e IV Livello

60 giorni di calendario

V e VI Livello

45 giorni di calendario

 

Dimissioni Accr 28-07.2025

Le dimissioni devono essere rassegnate secondo la procedura vigente in base a quanto previsto dall’art. 26 d.lgs. n. 151/2015 e del Decreto attuativo 15 dicembre 2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e successive modificazioni e con rispetto dei seguenti termini di preavviso a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese:

a) fino a cinque anni di servizio compiuti:

 

Quadri e I Livello

60 giorni di calendario

II e III super Livello

45 giorni di calendario

III e IV Livello

30 giorni di calendario

V e VI Livello

20 giorni di calendario

b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:

 

Quadri e I Livello

90 giorni di calendario

II e III super Livello

60 giorni di calendario

III e IV Livello

45 giorni di calendario

V e VI Livello

30 giorni di calendario

c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:

 

Quadri e I Livello

120 giorni di calendario

II e III S Livello

90 giorni di calendario

III e IV Livello

60 giorni di calendario

V e VI Livello

45 giorni di calendario

Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all’importo della retribuzione di fatto di cui all’art. 168 del presente CCNL, corrispondente ai periodi di cui al comma precedente, comprensiva dei ratei della 13ma e 14ma mensilità.

 

Retribuzione - elementi distinti della retribuzione Accr 28-07.2025

A) Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere al lavoratore, a partire dal mese successivo alla stipulazione del presente CCNL, un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a euro 30,00.

Tale elemento deve essere corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L'importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.

B) Il datore di lavoro che ometta il versamento al Fondo EASI è tenuto a corrispondere al lavoratore in busta paga un elemento distinto della retribuzione di euro 40,00 per quattordici mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il TFR.

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