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CALZATURIERI (INDUSTRIA)

SCADENZA

Contratti collettivi / CCNL
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CALZATURIERI (INDUSTRIA)

Minimi retributivi


venerdì, 01 agosto 2025
Minimi retributivi

(vigenza contrattuale 1.01.2024-31.12.2026)

 

Sfera di applicazione del ccnl

Si applica ai lavoratori addetti all'industria delle calzature.

 

Minimi retributivi Accr 17.07.2024

L’aumento contrattuale, pari a euro 191 lordi calcolati al 4° livello e riparametrati sulla base dell’attuale scala parametrale, sarà erogato alle seguenti scadenze:

- euro 90 dall’1.8.2024

- euro 51 dall’1.8.2025

- euro 50 dall’1.8.2026

Decorrenze e importi degli aumenti

Liv.

1.8.2024

1.8.2025

1.8.2026

Totali

Scala parametrale

8°

110,70

62,73

61,50

234,93

123

7°

108,00

61,20

60,00

229,20

120

6°

98,10

55,59

54,50

208,19

109

5°

92,70

52,53

51,50

196,73

103

4°

90,00

51,00

50,00

191,00

100

3° Super

87,30

49,47

48,50

185,27

97

3°

85,50

48,45

47,50

181,45

95

2° Super

81,90

46,41

45,50

173,81

91

2°

81,00

45,90

45,00

171,90

90

1°

48,60

27,54

27,00

103,14

54

Limitatamente al primo livello, fermo restando il mantenimento della scala parametrale utile al calcolo dei futuri aumenti contrattuali, la retribuzione minima, in aggiunta a quanto sopra concordato, è incrementata di un ulteriore importo pari a 186,76 euro lordi a partire dall’1.1.2025. Di conseguenza, la retribuzione del 1° livello sarà pari a euro 1.502,46 a partire da gennaio 2025, euro lordi 1.530,00 da agosto 2025 e euro lordi 1.557,00 da agosto 2026.

Di conseguenza nuovi minimi contrattuali assumeranno i seguenti valori mensili alle scadenze sotto indicate:

Liv.

1.8.2024

1.1.2025

1.8.2025

1.8.2026

8°

2.384,90

2.384,90

2.447,63

2.509,13

7°

2.234,50

2.234,50

2.295,70

2.355,70

6°

2.053,70

2.053,70

2.109,29

2.163,79

5°

1.950,40

1.950,40

2.002,93

2.054,43

4°

1.879,50

1.879,50

1.930,50

1.980,50

3° Super

1.835,10

1.835,10

1.884,57

1.933,07

3°

1.795,50

1.795,50

1.843,95

1.891,45

2° Super

1.740,80

1.740,80

1.787,21

1.832,71

2°

1.705,50

1.705,50

1.751,40

1.796,40

1°

1.315,70

1.502,46

1.530,00

1.557,00

L’indennità di funzione pari ad euro 41,31 mensili prevista ai lavoratori con qualifica di quadro dall’1.9.1995 viene mantenuta. Tale indennità è assorbibile dai superminimi individuali.

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