(vigenza contrattuale 22-05-2025/ 31-12-2026)
Indennità di turno Ccnl 22-05-2025
Per ogni giornata di presenza ai lavoratori è corrisposta una indennità, in base al turno espletato, che. a partire dal 1° agosto 2025, sarà pari alle misure di seguito indicate:
a) turni avvicendati nelle 24 ore (di cui alla lettera a del punto 1.6 dell’art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL): € 2,20
b) turni non cadenzati nelle 24 ore (di cui alla lettera b del punto 1.6 dell’art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL): € 2,45
c) turni avvicendati su due periodi giornalieri (turni in seconda) (di cui alla lettera c del punto 1.6 dell’art. 27 "Orario di lavoro" del presente CCNL) € 1,30
L’indennità di cui al precedente punto 1 non è corrisposta oltre che nelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di malattia e nelle giornate di permesso di cui al punto 2 dell’art. 42 (Permessi) del presente CCNL.
Lavoro domenicale o festivo Ccnl 22-05-2025
Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nelle giornate domenicali per più di due ore è corrisposta l’indennità che, a partire dal 1° agosto 2025, sarà pari a € 23,50.
Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nella domenica di Pasqua per più di due ore, in luogo dell’indennità di cui al precedente punto 1, è corrisposta una indennità pari a € 65,00.
Per prestazioni fino a due ore le indennità di cui ai precedenti punti 1 e 2 vengono corrisposte nella misura del 50%.
Lavoro notturno Ccnl 22-05-2025
Ai lavoratori che prestano servizio tra le ore 22.00 e le ore 6.00 è corrisposta l’indennità oraria per lavoro notturno che, a partire dal 1° agosto 2025, sarà pari a € 2,50.
Trasferta Ccnl 22-05-2025
Ai lavoratori che per esigenze di servizio vengano inviati temporaneamente dall’azienda fuori dal comune della sede di lavoro formalmente assegnata e per i quali non sussistano le condizioni di impiego di cui ai successivi punti 2 e 3, verranno corrisposti:
a) il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate.
Nel caso l’azienda autorizzi il lavoratore all’uso del proprio mezzo per recarsi in trasferta, allo stesso saranno rimborsate le relative spese con riferimento ai Km. percorsi, sulla base del costo di esercizio previsto dalle tabelle Aci in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
b) le spese di pernottamento e prima colazione, preventivamente autorizzate e di norma prepagate, ovvero il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzale di pernottamento e di prima colazione in albergo, quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tali spese. A tal fine i lavoratori dovranno prioritariamente utilizzare le strutture alberghiere eventualmente indicale dalle aziende;
c) il rimborso delle spese documentate di vitto (pranzo e/o cena), quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tali spese, fino al limite massimo giornaliero che, a partire dall’1.8.2025, sarà di euro 40,00 nel caso di due pasti, o fino al limite massimo di euro 15,00 per un solo pasto;
d) un’indennità di trasferta giornaliera che, a partire dall’1.8.2025, sarà pari a euro 35,00, se la durata della trasferta è superiore alle 12 ore.
A tal fine la trasferta ha inizio e termine dall’ora di partenza all’ora di arrivo con il mezzo autorizzato dall’azienda per il viaggio come indicale nell’autorizzazione stessa.
Se la trasferta ha durata superiore alle 24 ore, ai fini del calcolo dell’indennità di cui alla presente lettera d), si calcola la durata complessiva della trasferta e si individuano, ai fini della determinazione del numero di giornate, i periodi interi di 24 ore. Per la eventuale frazione residua fino a 12 ore, al lavoratore verrà corrisposto, in aggiunta alla indennità giornaliera intera calcolata con i criteri sopra definiti, l’ulteriore importo correlato proporzionalmente all’indennità giornaliera stessa, sulla base delle ore di trasferta eccedenti, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti; la frazione eccedente le 12 ore si arrotonda a giornata intera.
Le somme eventualmente eccedenti gli importi di cui alle precedenti lett. b) e c) sono a carico del lavoratore.
Per le trasferte di durata fino a 12 ore comprendenti i tempi di spostamento, al lavoratore verrà corrisposto:
a) il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate;
b) il rimborso delle spese documentate di vitto (1 pasto: pranzo o cena), quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tale spesa, fino al limite massimo di euro 15,00;
c) il rimborso per spese forfetario di un importo che, a partire dall’1.8.2025, sarà pari ad euro 16,00 quando la trasferta supera complessivamente le quattro ore.
I trattamenti di cui ai precedenti punti vengono corrisposti anche nei casi in cui il lavoratore debba recarsi in trasferta per:
- sottoporsi alle visite mediche obbligatorie in relazione alle mansioni svolte;
- partecipare, nell’interesse dell’azienda, a procedimenti giudiziari in qualità di testimone;
- partecipare ad attività di formazione professionale realizzate dall’azienda.
I trattamenti di cui al presente punto si applicano anche ai lavoratori di cui ai successivi punti 2 e 3.
Per trasferte nella medesima località di durata superiore a 2 giorni, al lavoratore che ne faccia richiesta verrà corrisposto, in luogo dei. rimborsi di cui alle lett. b) e c) e dell’indennità di cui alla lettera d) del precedente punto 1.1, il rimborso per spese forfetario di un importo giornaliero pari ad euro 45,00.
Per specifiche situazioni organizzative o produttive le Parti a livello aziendale potranno definire diverse soluzioni.
Per le trasferte all’estero, al lavoratore verrà corrisposto:
a) il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate;
b) il rimborso delle spese documentate di pernottamento e prima colazione in albergo a tre stelle o categoria equivalente;
c) il rimborso delle spese documentate di vitto, di cui alla lett. c) del precedente punto 1.1, con le misure ivi indicate maggiorate del 30%, fatto salvo quanto eventualmente concordato tra azienda e lavoratore in relazione alle diverse destinazioni;
d) una indennità di trasferta con le modalità definite alla lettera d) del precedente punto 1.1, maggiorata del 30%.
Quanto previsto ai precedenti punti 1.2 e 1.4 si applica anche nel caso di trasferte all’estero con gli importi di cui alle lett. b) e c) del punto 1.2 ed al punto 1.4 maggiorati del 30%.
I rimborsi e l’indennità di trasferta, nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, verranno corrisposti dalle aziende con le competenze del mese nel quale la trasferta viene effettuata. Al lavoratore sarà attribuita, su sua richiesta, una anticipazione delle spese di trasferta di cui alle lett. a), b) e c) del precedente punto 1.1, con le modalità definite dalle aziende.
I rimborsi e le indennità definite al presente articolo, riconosciuti al personale in trasferta, sono esclusi dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in trasferta nella medesima località per periodi continuativi superiori a 240 giorni, permanendo le condizioni che avevano determinato rinvio in trasferta l’azienda potrà prolungare tale periodo ovvero disporre il trasferimento individuale del lavoratore nella nuova sede di lavoro, nel rispetto dei limiti previsti all’art. 45 (Trasferimenti) del presente C.C.N.L..
Assenza dalla residenza Ccnl 22-05-2025
Per il personale mobile, a partire dall’1.8.2025, le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall’ora di partenza del treno, secondo l’orario stabilito, all’ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell’unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un’assenza di durata non inferiore a 3 ore:
a) |
per servizi senza riposo fuori residenza: |
euro 1,60 |
b) |
per servizi con riposo fuori residenza: |
euro 2,60 |
c) |
per servizi di accompagnamento notte: |
euro 1,00. |
Ai fini della corresponsione del compenso si sommano le prestazioni mensili per ciascuna delle tipologie sopra indicale, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti.
Ove la somma delle frazioni pari o inferiori a 30 minuti superi i 30 minuti, in aggiunta ai compensi di cui al precedente comma verrà corrisposta la misura oraria dell’indennità prevista per servizi senza Rfr. di cui alla precedente lettera a).
Al personale mobile di cui ai punti 2.7.F e 2.7.G del precedente art. 27 (Orario di lavoro) saranno corrisposte le misure dei trattamenti di cui al presente punto 2, comprensive della sosta di servizio di cui all’art. 27, punto 2.1, lett. c), 6° alinea. Tali trattamenti saranno corrisposti con i criteri di cui al precedente 1° paragrafo.
Sono fatte salve eventuali intese già definite a livello aziendale alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L..
Nel caso di assenza dalla residenza all’estero o di sosta nelle località estere di confine con l’Italia i compensi di cui al precedente punto 2.1 sono determinati nelle misure orarie di seguito indicate:
a) |
per servizi senza riposo fuori residenza: |
euro 2,00 |
b) |
per servizi con riposo fuori residenza: |
euro 3,20 |
c) |
per servizi di accompagnamento notte: |
euro 1,60 |
Per i servizi internazionali, il trattamento di cui alla precedente lett. c) decorre dall’ora di transito presso la località del confine nazionale, ovvero fino all’ora di transito presso la stessa località.
2.3 L’indennità per assenza dalla residenza è soggetta allo stesso regime fiscale del trattamento di trasferta.
2.4 L’indennità per assenza dalla residenza è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per lutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Una Tantum Ccnl 22-05-2025
Per i lavoratori in forza nelle aziende che applicano il C.C.N.L. della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 22.3.2022 alla data di stipula del ccnl 22 maggio 2025, ad integrale copertura del periodo 1.1.2024 - 31.5.2025 viene riconosciuto un importo lordo omnicomprensivo pro-capite una tantum nelle misure di seguito indicate:
Posizioni retributive |
Importo "Una tantum" (euro) |
Q1 |
1.341,09 |
Q2 |
1.178,29 |
A |
1.139,53 |
B1 |
1.085,27 |
B2 |
1.038,76 |
B3 |
1.023,26 |
C1 |
1.000,00 |
C2 |
984,50 |
D1 |
968,99 |
D2 |
937,98 |
D3 |
922,48 |
E1 |
906,98 |
E2 |
868,22 |
E3 |
852,71 |
F1 |
790,70 |
F2 |
775,19 |
Gli imporli dell’una tantum di cui sopra non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale o di legge.
Dette somme saranno corrisposte in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di agosto 2025, in proporzione ai mesi di servizio prestali nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Per i lavoratori occupati negli appalti/subappalti di cui alPari. 16 del C.C.N.L. Mobilità/Area AF del 22.3.2022, le modalità (eventuale rateizzazione e relative tempistiche) per la corresponsione dei suddetti importi potranno essere definite con accordo a livello aziendale da raggiungere entro agosto 2025.
A tal fine, le aziende interessale dovranno dare comunicazione della volontà di attivare il negoziato di cui ai precedente capoverso alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL entro il 15 luglio 2025.
In caso contrario gli importi di cui al precedente punto 1 saranno corrisposti con il ruolo paga del mese di agosto 2025.
In caso di cambio appalto per le attività di cui al punto 2.1 dell’art. 16 del CCNL Mobilità/Area AF nel periodo 1° gennaio 2024 -31 maggio 2025, le somme di cui al precedente punto 1 saranno erogate pro-quota sia dall’appaltatore cessante, al netto di quanto già eventualmente corrisposto dallo stesso ai sensi dell’art. 16, punto 5, sia dall’appaltatore subentrante, tenuto conto del periodo in cui il lavoratore ha prestato attività lavorativa presso ciascuno dei due appaltatori.