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ELETTRICI (PRODUZIONE, TRASPORTO E VENDITA)

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Contratti collettivi / CCNL
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ELETTRICI (PRODUZIONE, TRASPORTO E VENDITA)

Elemento di garanzia retributiva


domenica, 01 giugno 2025
Elemento di garanzia retributiva

(01-1-2022/ 31-12-2024)

Sfera di applicazione del ccnl

Il presente C.C.N.L. si applica alle imprese che svolgono attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, produzione e fornitura del servizio calore, efficienza energetica, servizi commerciali di assistenza ai clienti, esercizio/manutenzione/smantellamento centrali elettronucleari ed attività connesse e alle società di ingegneria costituite da imprese del settore e che già oggi svolgono la propria attività esclusivamente per il settore elettrico, ed ai lavoratori dalle stesse dipendenti.

In particolare,

A) per attività di produzione, si intende:

- esercizio, gestione e manutenzione degli impianti di produzione dell’energia elettrica comunque prodotta e da qualsiasi fonte generata, ivi compresi impianti di cogenerazione, termovalorizzazione e fonti rinnovabili (eolica, fotovoltaica, biomasse, ecc.). Sono altresì inclusi gli impianti di natura sperimentale e quelli finalizzati all’abbattimento delle emissioni in atmosfera ed alla loro captazione e segregazione;

B) per attività di trasformazione e trasporto, si intende:

- esercizio, gestione e manutenzione di reti elettriche - ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale - e di altre infrastrutture a tali reti connesse, comprensive delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione;

C) per attività di distribuzione e di vendita di energia elettrica, si intende:

- esercizio, costruzione, manutenzione e gestione delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione;

- connessione alle reti di distribuzione e fornitura delle prestazioni e dei servizi necessari;

- vendita di energia elettrica, ivi compresa l’attività dell’acquirente unico, del gestore dei mercati energetici ed attività degli operatori elettrici della borsa elettrica;

D) per attività e vendita di calore, si intende:

- gestione e manutenzione degli impianti di produzione di energia termica mediante centrali di cogenerazione, abbinate a impianti di teleriscaldamento;

E) per attività di efficienza energetica, si intende:

- servizi di valutazione, progettazione e installazione di soluzioni per l’ottimizzazione dei consumi per edifici privati, pubblici e/o commerciali e/o stabilimenti industriali con relative installazioni, manutenzioni ed esercizio impiantistica e front office clienti;

- servizi nell’ambito della mobilità elettrica, quali ad esempio installazione, interfaccia e manutenzione degli strumenti di ricarica elettrica;

- sviluppo e realizzazione, analisi dati diagnostici e piattaforma di gestione energetica;

F) per attività di servizi commerciali di assistenza ai clienti, si intende:

- servizi contact center; teleselling; servizi di back office; gestione operativa pratiche clienti; recupero crediti.

Dichiarazione a verbale

1) Gruppi - Nell’ambito dei Gruppi, in caso di costituzione di nuove società, l’individuazione da parte aziendale del C.C.N.L. applicabile formerà oggetto di confronto, avuto anche riguardo al processo di aggregazione categoriale in ambito nazionale.

2) Attività di efficienza energetica e Attività di servizi commerciali di assistenza ai clienti - Con riferimento esclusivamente alle attività inerenti alle lett. E) ed F), le Parti, nello spirito di una estensione dell’applicazione del C.C.N.L. elettrico e nell’ottica condivisa di ricercare i necessari adattamenti per coniugare la disciplina contrattuale alle peculiarità di tale attività e per garantirne la competitività e sostenibilità, prevedono la costituzione di una distinta area contrattuale e stabiliscono l'istituzione di una Commissione che elaborerà una proposta entro il 30.4.2020 su una specifica struttura retributiva e classificazione, orario e indennità, sulla base della quale le Parti definiranno l'accordo con efficacia dall’1.7.2020. Resta fermo che tale disciplina collettiva non trova applicazione per i lavoratori, rientranti nell'ambito di attività di cui alle citate lett. E) e F) e già regolati dal vigente C.C.N.L. elettrico in servizio alla data di sottoscrizione della sopracitata nuova regolamentazione contrattuale.

A valle della definizione di detta disciplina contrattuale, le Parti in sede aziendale nello spirito della sua più ampia estensione, verificheranno congiuntamente i perimetri di applicazione con riferimento alle attività di cui alle lettere E) ed F) del presente articolo tenendo conto anche di eventuali sovrapposizioni di attività ed in linea con gli Accordi interconfederali vigenti.

3) Energia da Fonti rinnovabili - Alla luce dell'evoluzione del settore elettrico che vede la presenza di un numero sempre più crescente di operatori, con particolare riferimento alla generazione di energia da fonti rinnovabili, caratterizzati da un esiguo numero di addetti fino a 25 unità e da una dimensione aziendale relativamente contenuta in termini di parametri economici o di potenze installate, considerata l'opportunità di realizzare un perimetro di riferimento contrattuale più ampio ed in grado di cogliere anche tali specificità oltre che di salvaguardarne la sostenibilità economica nel tempo, le Parti prendono l'impegno - al pari di quanto previsto dalla Dichiarazione a Verbale n. 2 del presente articolo - di definire entro il 30.6.2020, con efficacia dall’1.7.2020, le nuove discipline dei singoli articoli del C.C.N.L. per consentire di raggiungere le finalità date.

Elemento di garanzia retributiva Ccnl 18-07-2022

Nelle aziende che sono prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato, viene corrisposta ai lavoratori che non percepiscano altri trattamenti economici collettivi assimilabili a tale istituto, a titolo perequativo, l'importo annuo pro capite di 485 euro, con la retribuzione del mese di giugno ai lavoratori in forza nel mese, a condizione l'azienda non versi in situazioni di comprovata difficoltà economico-finanziaria o produttiva. Tale importo, riferibile al periodo che va da gennaio a dicembre dell'anno precedente, è calcolato in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

In caso di assunzione nel corso del periodo sopra considerato o per i lavoratori che abbiano avuto periodi di assenza non retribuita, l'importo in oggetto verrà corrisposto in proporzione ai mesi interi di servizio prestato (valore complessivo rapportato a 12) computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Per le assenze a retribuzione ridotta verificatesi nel periodo considerato, “l'elemento perequativo” sarà corrisposto - per i periodi interessati - con la stessa percentuale di riduzione. Nel caso di prestazione a tempo parziale svolta nel corso del periodo sopra considerato “l'elemento perequativo” sarà corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione.

L'elemento perequativo è escluso dalla base di calcolo del T.F.R. ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

 

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