(vigenza contrattuale 1.07.2024-31.12.2027)
Sfera di applicazione del ccnl
Il presente C.C.N.L. disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sottoindicate ed il relativo personale dipendente:
I) Aziende Alberghiere
a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande, affittacamere, bed and breakfast; ristoranti, self services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura attività ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero, a prescindere dalla capacità ricettiva o dal numero di camere;
b) bar, ristoranti, stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali, [taverne,] locali notturni, [caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto lll] e altri pubblici esercizi annessi [agli alberghi e pensioni] alle attività ricettive con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli; hostel, residences, villaggi turistici;
d) servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata; altri servizi di alloggio;
e) servizi di intermediazione per servizi di alloggio;
f) colonie climatiche e attività similari;
g) centri benessere e/o termali integrati in aziende alberghiere;
h} attività non turistiche (es. commerciali) svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, a condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica.
Chiarimento a verbale
Il) Complessi Turistico - Ricettivi dell'aria aperta
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta.
III) Porti e Approdi turistici
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
] IV) Rifugi Alpini
Nei punti I) e II) si intendono incluse tutte le aziende inquadrate nella divisione 55 della classificazione delle attività economiche (Ateco), anche se non espressamente menzionate.
Quattordicesima mensilità Accr 05.07.2024
A tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
La quattordicesima mensilità dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la quattordicesima mensilità nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima.
I giorni lavorati - determinati in ventiseiesimi - relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di ventiseiesimi di un rateo mensile.
Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al comma 3 del precedente articolo.
A decorrere dall’1.7.2024, i periodi di congedo di maternità e paternità ("alternativo" e "obbligatorio") saranno computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità. A decorrere dall’1.12.2027, i periodi di congedo parentale saranno computati ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità.
Minimi retributivi Accr 05.07.2024
Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale conglobata mensile che si raggiunge entro il 31.12.2027, con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate:
Liv. |
Luglio 2024 |
Giugno 2025 |
Maggio 2026 |
Aprile 2027 |
Novembre 2027 |
A |
2.309,93 |
2.366,94 |
2.416,82 |
2.466,71 |
2.495,22 |
B |
2.138,57 |
2.191,35 |
2.237,53 |
2.283,72 |
2.310,11 |
1 |
1.992,50 |
2.041,68 |
2.084,71 |
2.127,73 |
2.152,32 |
2 |
1.821,13 |
1.866,07 |
1.905,40 |
1.944,73 |
1.967,20 |
3 |
1.717,55 |
1.759,94 |
1.797,04 |
1.834,13 |
1.855,32 |
4 |
1.620,69 |
1.660,69 |
1.695,69 |
1.730,69 |
1.750,69 |
5 |
1.519,93 |
1.557,44 |
1.590,27 |
1.623,09 |
1.641,85 |
6S |
1.461,49 |
1.497,57 |
1.529,13 |
1.560,69 |
1.578,72 |
6 |
1.440,78 |
1.476,34 |
1.507,45 |
1.538,57 |
1.556,35 |
7 |
1.350,12 |
1.383,45 |
1.412,60 |
1.441,76 |
1.458,42 |
Per il personale degli alberghi a una e due stelle e dei campeggi con un numero di presenze - licenza non superiore a milleduecento, i valori di paga base nazionale conglobata mensile sono i seguenti: (*)
Liv. |
Luglio 2024 |
Giugno 2025 |
Maggio 2026 |
Aprile 2027 |
Novembre 2027 |
A |
2.298,57 |
2.355,58 |
2.405,46 |
2.455,35 |
2.483,86 |
B |
2.128,24 |
2.181,02 |
2.227,20 |
2.273,39 |
2.299,78 |
1 |
1.982,17 |
2.031,35 |
2.074,38 |
2.117,40 |
2.141,99 |
2 |
1.812,35 |
1.857,29 |
1.896,62 |
1.935,95 |
1.958,42 |
3 |
1.709,80 |
1.752,19 |
1.789,29 |
1.826,38 |
1.847,57 |
4 |
1.613,98 |
1.653,98 |
1.688,98 |
1.723,98 |
1.743,98 |
5 |
1.513,73 |
1.551,24 |
1.584,07 |
1.616,89 |
1.635,65 |
6s |
1.455,81 |
1.491,89 |
1.523,45 |
1.555,01 |
1.573,04 |
6 |
1.435,10 |
1.470,66 |
1.501,77 |
1.532,89 |
1.550,67 |
7 |
1.344,96 |
1.378,29 |
1.407,44 |
1.436,60 |
1.453,26 |
Le riduzioni di cui al presente comma non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate al quinto livello, nonché ai dipendenti degli ostelli ed ai dipendenti deibedand breakfast e degli affittacamere.
Per gli apprendisti si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 58 del presente Contratto.(*)
La paga base nazionale sopra riportata è comprensiva anche degli elementi retributivi elencati:(*)
- all'art. 65 del C.C.N.L. 14.7.1976 per i dipendenti da Alberghi e Pubblici Esercizi;
- indennità di contingenza maturata fino al 31.1.1977;
- elemento distinto o autonomo dalla retribuzione di cui agli articoli 81 e 87 del C.C.N.L. 10.4.1979;
- elemento distinto della retribuzione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 148 del C.C.N.L. Turismo 20.2.2010;
- indennità di contingenza di cui agli artt. 153 e 154 e all'all. C del C.C.N.L. Turismo 20.2.2010.
Extra
La tabella contenuta al comma 3 dell'art. 155 del C.C.N.L. Turismo 20.2.2010 è sostituita dalla seguente:
Liv. |
Luglio 2024 |
Giugno 2025 |
Maggio 2026 |
Aprile 2027 |
Novembre 2027 |
4 |
14,89 |
15,26 |
15,58 |
15,90 |
16,09 |
5 |
14,19 |
14,54 |
14,85 |
15,16 |
15,33 |
6S |
13,58 |
13,91 |
14,20 |
14,50 |
14,67 |
6 |
13,41 |
13,74 |
14,03 |
14,32 |
14,48 |
7 |
12,55 |
12,86 |
13,13 |
13,40 |
13,56 |
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento del Fondo stesso. Il datore di lavoro deve provvedere alla trattenuta del contributo posto a carico del dipendente.
Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del C.C.N.L. Turismo si è tenuto conto dell'incidenza delle quote di iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa e dei relativi contributi, che fanno parte integrante del trattamento economico. Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Tale diritto è irrinunciabile.
Conseguentemente, il datore di lavoro che ometta il versamento della suddetta quota è tenuto a corrispondere al lavoratore, per quattordici mensilità, un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, pari a 14,00 euro lordi, che rientra nella retribuzione di cui all'art. 148 del presente Contratto, fermo restando il diritto al lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. Tale elemento è utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali e di legge, incluso il trattamento di fine rapporto. La corresponsione di tale elemento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai quadri, per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 144 del presente Contratto.
Le Parti congiuntamente impegnano i fondi di assistenza Fast ed Est a verificare il corretto inquadramento delle aziende e a procedere al trasferimento delle posizioni contributive relative ai lavoratori che risultino iscritti ad un fondo diverso da quello previsto ai sensi del comma 1 del presente articolo.